28 Dicembre 2020

Informativa multilingue sulla L.173/2020

E’ in vigore la L. 173/2020 di conversione del DL 130/2020.Contiene importanti modifiche della normativa sull’immigrazione. Riafferma la centralità del Sistema per l’Accoglienza e l’Integrazione (Sai – Siproimi) all’interno del sistema nazionale di accoglienza e prevede la convertibilità di numerosi permessi di soggiorno, attenuandone la precarietà.

CONVERSIONI

In particolare sarà possibile la conversione in permesso per motivi di lavoro delle seguenti tipologie di permessi di soggiorno che precedentemente non potevano essere convertiti:

• Protezione speciale

• Calamità

• Assistenza minori

• Attività sportiva

• Lavoro di tipo artistico

• Motivi religiosi

• Residenza elettiva

• Attesa acquisto cittadinanza

• Cure mediche

Per la conversione del permesso di soggiorno dei minori stranieri non accompagnati al compimento dei 18 anni vige il principio del silenzio assenso con riferimento al parere del Comitato per i minori stranieri.

ISCRIZIONI ANAGRAFICHE

Viene confermato in modo esplicito il diritto dei richiedenti asilo ad essere iscritti all’anagrafe e ad ottenere il rilascio della carta d’identità.

SISTEMA PER L’ACCOGLIENZA E L’INTEGRAZIONE (SAI)

Il Sistema per l’Accoglienza e l’Integrazione (SAI), ex Siproimi/Sprar, potrà accogliere anche i richiedenti asilo, per i quali sono previsti nuovamente servizi importanti come l’insegnamento della lingua italiana (almeno livello A1 QCER) e il sostegno psicologico. I progetti Sai potranno accogliere, quindi, oltre ai cittadini titolari di protezione internazionale e ai minori stranieri non accompagnati, i richiedenti asilo e i minori affidati ai servizi sociali al compimento della maggiore età qualora sia stato disposto per essi il prosieguo amministrativo ai sensi dell’art. 13, c. 2, della L. 47/2017.Inoltre potranno essere accolti, qualora non accedano a sistemi di protezione dedicati, i titolari dei permessi di soggiorno per:- protezione speciale, ad eccezione di casi particolari di esclusione(è un permesso rilasciato con durata biennale e non più annuale);- per cure mediche;- protezione sociale;- violenza domestica;- calamità;- particolare sfruttamento lavorativo;- atti di particolare valore civile;- casi speciali.

DURATA DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA

Il termine di definizione dei procedimenti di concessione della cittadinanza (art. 5 e 9 L. 91/92) viene portato da 48 a 24 mesi, prorogabili fino ad un massimo di 36 mesi.

ALLONTANAMENTO

Infine la legge evidenzia in modo esplicito il diritto al rispetto della vita privata e familiare di una persona ai fini della valutazione del respingimento o dell’espulsione. L’allontanamento di una persona non può essere disposto se:- vi sia il rischio che venga sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti;- qualora ricorrano obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano; e dopo attenta valutazione caso per caso (no automatismi) su:- la natura e l’effettività dei vincoli familiari della persona;- l’effettivo inserimento sociale in Italia;- la durata del soggiorno della persona nel territorio nazionale;- la sussistenza dei legami familiari, culturali o sociali con il Paese d’origine; fatte salve le ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute.

Informativa multilingue disponibile in inglese, francese, arabo, albanese, bangla, cinese, ucraino, macedone

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