24 Ottobre 2005

Normativa antisismica – procedure fino al 30 giugno 2009

Normativa antisismica – indicazioni operative procedurali
Come è noto, dal 23 ottobre 2005 sono in vigore l’ordinanza n. 3274/2003 ed il D.M. 14/09/2005 (Norme tecniche per le costruzioni).
La Regione Emilia Romagna, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1677 del 24 ottobre 2005 “Prime indicazioni applicative in merito al Decreto Ministeriale 14 settembre 2005 (Norme tecniche per le costruzioni)”, ha fornito primi indirizzi di applicazione della normativa ed indicazioni sui principali effetti e rapporti con le procedure relative all’attività edilizia ed alla pianificazione urbanistica per i Comuni dell’Emilia Romagna, tutti interessati dalla nuova classificazione sismica.
Detta classificazione, dalla fase di “prima applicazione” dell’ordinanza PCM 3274/2003, ha ora carattere vincolante obbligatorio.
Il Comune di Ravenna è, dal 23/10/2005, classificato in zona sismica di terza categoria, definita zona a “bassa sismicità”. Pertanto, per effetto del Decreto e delle disposizioni correlate, le opere per le quali verranno iniziati i lavori in data successiva al 23 ottobre 2005 dovranno essere progettate nell’osservanza della normativa tecnica vigente, ma non è richiesto alcun adempimento amministrativo ai fini dell’inizio dei lavori (deposito del progetto o autorizzazione preventiva di cui all’art. 2 comma 1 della L.R. n. 35/1984 come modificato dalle L.R. n. 40/1995 e n. 31/2002 ).

Di seguito sono riportate le nuove procedure relative ai vari tipi di istanza.

1. Applicabilità della normativa sismica alla richiesta di Permesso di Costruire e alla presentazione di D.I.A.

Gli interventi edilizi soggetti a Permessi di costruire o DIA presentati dal 23 ottobre dovranno obbligatoriamente contenere:
a) Dichiarazione asseverata da professionista abilitato, ai sensi dell’articolo 481 del codice penale, che dichiari espressamente la conformità dell’opera alla normativa tecnica prevista dal decreto ministeriale 14 settembre 2005, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 159 alla Gazzetta Ufficiale n° 222 del 23 settembre 2005, recante “Norme tecniche per le costruzioni”, con entrata in vigore dal 23 ottobre 2005 (o in alternativa, ai sensi della Legge 168/2005 articolo 14-undevicies (regime transitorio per l’operatività delle norme tecniche per le costruzioni) alla normativa precedente sulla medesima materia, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, e alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e relative norme di attuazione, fatto salvo quanto previsto dall’applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246).

b) Progetto esecutivo conforme a quanto disposto dall’art. 93, commi 3,4 e 5 del D.P.R. n. 380/2001 (ex art. 17 della Legge n. 64/1974), risultando “esauriente per planimetrie, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture” con “allegata una relazione sulla fondazione … corredata da grafici e da documentazioni, in quanto necessari … nella quale devono essere illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione”.

c) Nel caso di richiesta di Permesso di Costruire, è facoltà degli interessati, all’atto della presentazione del progetto edilizio, di riservarsi il deposito del progetto esecutivo, di cui alla precedente lettera b),prima dell’inizio dei lavori, a condizione che detto deposito sia accompagnato dalla dichiarazione di conformità di cui all’art. 3, comma quarto, della L.R. n. 35 del 1984 (come sostituito dall’art. 36 della L.R. n. 31 del 2002).

d) In alternativa, qualora i lavori edilizi proposti non rientrino tra quelli da denunciare, ai sensi della Legge 64/74 e successivi decreti – in quanto non modificano in modo sostanziale gli effetti delle azioni sismiche sulla struttura (articolo 36 della L.R. 31/02 e circolare Regione Emilia Romagna n° 17-127/20.1 del 15.10.1986) – e non prevedano interventi che comportino la necessità di rinnovare o sostituire elementi strutturali dell’edificio e comunque non recanti pregiudizio alla statica dell’immobile, nel rispetto delle norme di legge in materia, dovrà essere presentata apposita dichiarazione con le modalità di cui alla precedente lettera a) (asseverata e sottoscritta).

2. Non applicabilità della normativa tecnica ai lavori in corso

Gli interventi edilizi oggetto di Permesso di Costruire per i quali è stata data comunicazione di inizio lavori antecedentemente al 23 ottobre 2005, e quelli relativi a Denuncia di Inizio Attività con inizio dei lavori dichiarato antecedente il 23 ottobre 2005, non sono soggetti ad alcun adempimento previsto dal Decreto Ministeriale 14 settembre 2005. A tale scopo fa fede, per il Permesso di Costruire, la data di inizio lavori comunicata ai sensi dell’articolo 169 del vigente Regolamento Edilizio.

3. Applicabilità della normativa tecnica ai procedimenti in corso per il rilascio dei titoli edilizi

Le richieste di Permesso di Costruire in iter e i permessi già rilasciati ma non ancora ritirati, dovranno obbligatoriamente essere completate, contestualmente alla presentazione della comunicazione di Inizio Lavori, con:
a) Dichiarazione asseverata da professionista abilitato, ai sensi dell’articolo 481 del codice penale, che dichiari espressamente la conformità dell’opera alla normativa tecnica prevista dal decreto ministeriale 14 settembre 2005, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 159 alla Gazzetta Ufficiale n° 222 del 23 settembre 2005, recante “Norme tecniche per le costruzioni”, con entrata in vigore dal 23 ottobre 2005 (o in alternativa, ai sensi della Legge 168/2005 articolo 14-undevicies (regime transitorio per l’operatività delle norme tecniche per le costruzioni) alla normativa precedente sulla medesima materia, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, e alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e relative norme di attuazione, fatto salvo quanto previsto dall’applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246).

b) presentazione del progetto esecutivo, di cui alla lettera b) del precedente punto 1, unitamente alla dichiarazione di congruità con il progetto rilasciato come titolo edilizio ai sensi dell’articolo 3, comma quarto, della L.R. n. 35 del 1984 (come sostituito dall’articolo 36 della L.R. n. 31 del 2002).
In alternativa, qualora i lavori edilizi proposti non rientrino tra quelli da denunciare, ai sensi della Legge 64/74 e successivi decreti – in quanto non modificano in modo sostanziale gli effetti delle azioni sismiche sulla struttura (articolo 36 della L.R. 31/02 e circolare Regione Emilia Romagna n° 17-127/20.1 del 15.10.1986) – e non prevedano interventi che comportino la necessità di rinnovare o sostituire elementi strutturali dell’edificio e comunque non recanti pregiudizio alla statica dell’immobile, nel rispetto delle norme di legge in materia, dovrà essere presentata apposita documentazione con le modalità di cui alla lettera a) (asseverata e sottoscritta).

4. Variazioni essenziali

Le variazioni essenziali rispetto al Permesso di Costruire o alla Denuncia di Inizio Attività sono quelle definite dall’articolo 171 del vigente Regolamento Edilizio. Tra queste sono incluse le varianti che modifichino in modo sostanziale gli effetti delle azioni sismiche sulla struttura (comma 1 art. 172 del Regolamento Edilizio). In tale caso alla richiesta di permesso di costruire o alla D.I.A. dovrà essere allegata, quale documentazione obbligatoria, la dichiarazione asseverata dal professionista abilitato, ai sensi dell’articolo 481 del codice penale, che dichiari espressamente la conformità dell’opera alla normativa tecnica prevista dal Decreto ministeriale e il progetto esecutivo, che, nel caso di richiesta di Permesso di Costruire, può essere, a discrezione dell’interessato, depositato contestualmente alla comunicazione di Inizio Lavori unitamente alla dichiarazione di congruità con il progetto architettonico.
Qualora non ricorra la condizione di cui all’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 172 del Regolamento Edilizio, dovrà essere comunque allegata apposita dichiarazione, asseverata da professionista abilitato, ai sensi dell’articolo 481 del codice penale, che le opere non hanno effetti sulla risposta sismica delle strutture.

5. Variazioni minori in corso d’opera

Le variazioni minori in corso d’opera, di cui all’articolo 170 del vigente Regolamento Edilizio, non sono soggette ad alcun adempimento previsto dalla delibera regionale alle seguenti condizioni:
a) la variazione minore non modifica in modo sostanziale gli effetti delle azioni sismiche sulla struttura.

b) i lavori sono già stati realizzati in data antecedente al 23 ottobre 2005.

Nel primo caso il titolo edilizio deve essere completato – quale documentazione obbligatoria – con dichiarazione asseverata da professionista abilitato, ai sensi dell’articolo 481 del codice penale, che dichiari espressamente che la variazione minore di cui trattasi non modifica in modo sostanziale gli effetti delle azioni sismiche sulla struttura.

Nel secondo caso la dichiarazione di cui sopra è sostituita da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445 – “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, attestante che i lavori sono già stati realizzati in data antecedente al 23 ottobre 2005.

6. Opere di completamento soggette a nuovo titolo edilizio

I completamenti sono soggetti agli adempimenti di cui al citato Decreto Ministeriale e seguono le procedure previste per la richiesta di Permesso di Costruire e presentazione di D.I.A.

7. Accertamento di conformità

I Permessi di Costruire a sanatoria e le Denunce di Inizio Attività a sanatoria presentati dal 23 ottobre 2005 sono soggetti agli adempimenti di cui al Decreto Ministeriale.
Dal 23 ottobre 2005 per i permessi di costruire e le DIA a sanatoria si deve provvedere alla preventiva presentazione del progetto esecutivo delle opere realizzate o da realizzare ai fini dell’adeguamento alla normativa antisismica e la documentazione allegata ai relativi titoli deve contenere la dichiarazione asseverata, ai sensi dell’articolo 481 del codice penale, da professionista abilitato che dichiari espressamente la conformità dell’opera alla normativa tecnica.
Ai permessi di costruire a sanatoria richiesti ed alle DIA a sanatoria depositate prima del 23 Ottobre 2005 non è applicabile la nuova normativa.

8. Opere edilizie in difformità di cui all’articolo 26, comma 4, della L.R. n° 23/04

Per quanto concerne l’applicazione dell’articolo 26, comma 4, della Legge Regionale n° 23/04 si richiama quanto riportato nella circolare regionale Prot. n° AED/04/24185 che precisa che l’osservanza del requisito di sicurezza è da riferirsi alla normativa vigente al tempo della realizzazione dell’opera in difformità dal titolo rilasciato.

9. Prescrizione abusi minori

Per quanto attiene all’applicazione dell’articolo 207 del vigente Regolamento Edilizio “Prescrizione di abusi edilizi minori”, si dispone quanto segue:
a) Qualora l’avvenuta prescrizione produca effetti amministrativi diversi dai procedimenti edilizi (es. compravendite di unità immobiliari), non sono dovuti gli adempimenti previsti dal Decreto Ministeriale.

b) Qualora la prescrizione di abusi edilizi minori costituisca invece presupposto per l’ottenimento di un nuovo titolo edilizio, la valutazione del rischio sismico deve essere contenuta all’interno della valutazione complessiva dei nuovi interventi da parte del tecnico progettista.

10. Sanzioni pecuniarie
Le richieste di applicazione di sanzione pecuniaria di cui al titolo I della Legge Regionale n° 23/04, per abusi commessi dopo il 23 ottobre 2005, che hanno modificato la risposta delle strutture all’azione sismica, dovranno necessariamente contenere una certificazione/collaudo, sottoscritta da professionista abilitato, che l’opera realizzata in assenza o difformità, rispetta la normativa antisismica, o, in alternativa, apposita dichiarazione che le opere non hanno modificato la risposta delle strutture all’azione sismica.
Sul sito internet del Comune di Ravenna, alla voce modulistica online/Casa-Edilizia, oppure alla voce Sportello Unico Edilizia/Speciale Antisismica, è possibile scaricare tutta la modulistica predisposta dal Servizio scrivente relativamente alla normativa antisismica.
Sul sito www.regione.emilia-romagna.it/geologia è possibile scaricare in formato PDF la delibera regionale n. 1677 del 24/10/2005.

f.to Il Dirigente
Capo Servizio Gestione e Controllo Edilizio e Sportello Unico per l’Edilizia
Arch. F.Magnani