Assegno per maternità di base

La richiesta di assegno per maternità va effettuata dalla madre (naturale o adottiva o affidataria), residente con il figlio nel territorio comunale, entro 6 mesi dalla data di nascita del figlio (per la madre adottiva o affidataria entro 6 mesi dalla data di affidamento del minore da parte del Tribunale). La madre non deve beneficiare di altri trattamenti previdenziali di maternità a carico dell’INPS o di altro Ente previdenziale per la stessa nascita.

La concessione dell’assegno ed il relativo importo dipendono dalla situazione ISE della famiglia, che deve essere inferiore a quanto stabilito annualmente dalla normativa nazionale.

Le famiglie interessate possono rivolgersi direttamente agli sportelli sociali operativi ai seguenti recapiti

Per i residenti nelle zone di: