Cambi di nome e/o cognome

In seguito all’entrata in vigore del Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile con D.P.R. 3 novembre 2000, n.396, è possibile per il cittadino richiedere il cambiamento del cognome o l’aggiunta al proprio di un altro cognome, modificare il proprio nome o cognome perché ridicolo o vergognoso od, infine, richiedere la modifica del proprio nome da parte ci chi da sempre è identificato con un nome non corrispondente a quello degli atti di stato civile o richiedere l’esatta indicazione del nome in conformità alla volontà o all’uso che del nome è stato fatto da parte del soggetto interessato.

Tale richiesta può essere effettuata presso la Prefettura.

CAMBIAMENTO DEL COGNOME
Il cambiamento di cognome o l’aggiunta di un altro cognome può essere disposto dalla Prefettura della Provincia competente.
L’istanza per il cambiamento del cognome con la relativa motivazione, va indirizzata alla Prefettura di Ravenna la quale, se ritiene validi i motivi, emette un decreto definitivo di cambiamento.
La competenza del Comune è quella di trascrivere il decreto definitivo e provvedere alle relative variazioni sui documenti di Stato Civile e d’Anagrafe.

MODIFICAZIONE DEL PROPRIO NOME O CAMBIAMENTO DEL PROPRIO NOME/COGNOME PERCHE’ RIDICOLO O VERGOGNOSO
Il cambiamento del proprio nome può richiederlo chi da sempre sia stato identificato con un nome non corrispondente a quello degli atti di stato civile o chi porti nome o cognome ridicolo o vergognoso o atto a rivelare l’origine di figlio non riconosciuto.
In entrambi i casi la domanda di cambiamento o modifica del nome o cognome , motivata e documentata, deve essere rivolta al Prefetto della provincia del luogo di residenza (o di quello nella cui circoscrizione è situato l’ufficio dello stato civile dove si trova l’atto di nascita al quale la richiesta si riferisce) che decide in merito.
Anche in questo caso la competenza del Comune è quella di trascrivere il decreto definitivo e provvedere alle relative variazioni sui documenti di Stato Civile e d’Anagrafe.

RICHIESTA DELL’ESATTA INDICAZIONE DEL NOME
Chi ha avuto attribuito alla nascita, prima della data di entrata in vigore del vigente regolamento di Stato Civile (30/03/2001), un nome composto da più elementi, anche se separati tra loro, può dichiarare per iscritto all’ufficiale dello stato civile del luogo di nascita l’esatta indicazione con cui, in conformità alla volontà del dichiarante o, all’uso fattone, devono essere riportati gli elementi del proprio nome negli estratti per riassunto e nei certificati rilasciati dagli uffici dello stato civile e di anagrafe.
La dichiarazione può essere resa anche da chi ha discordanza fra quanto risulta dall’atto di nascita e quanto riportato in altri documenti amministrativi in merito all’indicazione del nome ( ad esempio Maria Rita sull’atto di nascita, Rita in altri documenti).
Casi frequenti di tale natura si riscontrano nel controllo incrociato con i dati riportati dal codice fiscale, controllo necessario per l’emissione della Carta di identità Elettronica.
Per ottenere tale rettifica è sufficiente una dichiarazione firmata e non autenticata, accompagnata da fotocopia di documento di identità, presentata all’Ufficio di Stato Civile del Comune di nascita.
La dichiarazione e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica o a mezzo posta o via fax.
L’Ufficiale dello Stato Civile che riceve la dichiarazione procede alla sua annotazione nell’atto di nascita e alle comunicazioni anagrafiche che ne conseguono.
Per stampare il modello consultare la sezione Rapida, richiesta dell’esatta indicazione del nome nel riquadro azzurro a sinistra.