Il POC Tematico Darsena

TITOLO IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Capo 1° Sistema Usi – riusi temporanei

[Art. 41] Finalità e ambiti di intervento

1. Il POC Darsena promuove i progetti di riuso temporaneo di aree ed edifici al fine di perseguire le seguenti finalità: – rigenerare/riqualificare il patrimonio edilizio esistente con particolare riferimento alle aree di banchina e agli edifici di Archeologia industriale; – avviare/innescare, nel breve periodo, il processo di riconversione urbana; – evitare il deperimento del patrimonio edilizio; – rivitalizzare/vivacizzare il comparto, con particolare riferimento alle attività legate ai temi della cultura, del tempo libero e del turismo, restituendolo alla città e ai suoi cittadini.

2. Per riuso temporaneo si intende l’utilizzo di spazi, terreni, edifici dismessi e/o sottoutilizzati,nel rispetto dei requisiti di sicurezza statica, salubrità, accessibilità, aerazione eilluminazione. Tale opzione risulta attuabile fin dal momento dell’adozione del POC Darsena e vige fino all’inizio lavori degli interventi previsti dal PUA per le aree e/o edifici interessati dai riusi.

3. Le modalità di attuazione delle presenti disposizioni riguardano: – Spazi aperti: si intendono tutte le aree pubbliche (banchine, aree verdi, ecc.) e private, libere e/o inutilizzate, oggetto di riconversione; – Edifici dismessi: si intendono gli edifici pubblici e privati non più funzionali all’attività produttiva o portuale.

[Art. 42] Soggetti attuatori

1. Per le aree e gli edifici dismessi pubblici la proprietà pubblica mette a disposizione il bene tramite la stipula di un contratto di comodato d’uso con l’utilizzatore temporaneo (associazione culturale, sportiva, cooperativa, ecc…), nel quale è definita la data di scadenza del comodato, la sua eventuale proroga, il tipo di interventi consentiti, lo stato in cui l’immobile deve essere riconsegnato; al contratto sarà allegata fidejussione a garanzia del risarcimento di eventuali danni causati all’immobile e determinati da inadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso, o accidentale.

2. Per le aree e gli edifici dismessi privati, la proprietà mette a disposizione il bene tramite la stipula di un contratto di comodato d’uso o di affitto con l’utilizzatore temporaneo (associazione culturale, sportiva, cooperativa, privati, ecc.).

[Art. 43] Riuso degli edifici dismessi

1. Il riuso degli edifici pubblici e privati esistenti dismessi, per l’insediamento di servizi privati (Spr con l’esclusione di sale da gioco e agenzie di scommesse) e attività commerciali (Co1) come definiti all’art. I.5 del RUE, è consentito mediante gli interventi di cui all’Art.5 della L.R. 31/2002.

2. Il riuso degli edifici pubblici e privati esistenti per l’insediamento di attività temporanee di natura culturale (anche con riferimento all’attivazione di un urbancenter per la promozione della Darsena), sociale, ricreativa, sportiva e servizi di uso pubblico (Spu) è consentito mediante tre modalità d’intervento:

a) allestimenti leggeri in arredo (1° livello): con l’inserimento di arredi interni ed esterni ed allestimenti temporanei facilmente amovibili, architettura temporanea, di cui deve essere garantita la reversibilità nel breve termine;

b) allestimenti leggeri in arredo con infrastrutture impiantistiche (2° livello): può essere prevista l’installazione di infrastrutture impiantistiche primarie (luce, elettricità, acqua, servizi igienici), oltre alla dotazione di arredi interni, esterni e allestimenti temporanei;

c) allestimenti leggeri in arredo con infrastrutture impiantistiche e opere strutturali leggere (3° livello): oltre ad infrastrutture primarie stabili possono essere previste strutture architettoniche leggere indipendenti strutturalmente dall’edificio principale (soppalchi, spazi “box in the box”, containers).

I servizi pubblici e privati che prevedono ricettori sensibili (es. educativi, scolastici, sanitari, assistenziali, ecc.) sono ammessi esclusivamente a seguito di valutazione delle condizioni al contorno, evitando localizzazioni che possano dar luogo a conflittualità.

[Art. 44] Riuso degli spazi aperti

1. Il riuso degli spazi aperti è consentito per attività temporanee di natura culturale, sociale, ricreativa, sportiva, ludica. E’ consentita l’installazione di chioschi (nel rispetto delle normative specifiche) piattaforme per dehors, concerti, spettacoli, ecc.

2. Per la realizzazione di opere di arredo vale quanto disposto all’art. 43, c2, lett.a).

[Art. 45] Modalità di intervento

1. Sono soggetti a CIL gli allestimenti temporanei, destinati ad essere immediatamente rimossi al cessare della necessità, e comunque entro un termine non superiore a novanta giorni, ai sensi dell’art. XI.24 di RUE 5.2 e dell’art.6 c2 lettera b) del DPR 380/2001.

2. Sono soggetti a SCIA gli allestimenti superiori ai novanta giorni.

3. In entrambi i casi deve essere allegata una dichiarazione di impegno a rimuovere, alla scadenza del termine prefissato, i manufatti e a ripristinare lo stato dei luoghi preesistente senza nulla pretendere, anche qualora sia richiesta una rimozione anticipata da parte della Pubblica Amministrazione, per sopravvenute esigenze di pubblico interesse.

4. I riusi di cui al c2 dell’art.43 non sono soggetti al pagamento del contributo di costruzione di cui all’art.27 della LR 31/2002 e al reperimento dei Pk di cui all’art.I.23 del RUE.