Per il prossimo a.s. 2025/2026 i bambini nati negli anni 2023 e 2024 verranno riconfermati d’ufficio nello stesso nido attualmente frequentato e nessun altro adempimento è richiesto alle famiglie.
La ripresa della frequenza avverrà previa verifica della regolarità della posizione vaccinale come previsto dalla L. 119/2017 e dalla L.R. 19/2016.
Qualora invece:
- le famiglie fossero interessate al trasferimento ad altra sede di nido d’infanzia comunale a gestione diretta o esternalizzata o a nido d’infanzia privato con posti bimbo in convenzione con il Comune di Ravenna per l’a.s. 2025/2026
oppure
- le famiglie non fossero interessate alla riconferma presso lo stesso nido né al trasferimento ad altro nido d’infanzia comunale a gestione diretta o esternalizzata o a nido d’infanzia privato con posti bimbo in convenzione con il Comune per l’a.s. 2025/2026 (es. per iscrizione del bambino ad altro nido o sezione primavera diversi da quelli sopraindicati per l’a.s. 2025/2026, oppure per trasferimento della famiglia in altra città, etc.)
è necessario scaricare il modulo allegato, da compilare nella relativa sezione, firmare ed inviare tramite e-mail all’indirizzo: ufficioiscrizioni@comune.ra.it allegando copia di un documento di identità dei genitori dichiaranti, improrogabilmente entro il giorno venerdì 28 marzo 2025.
Si ricorda che le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute devono essere assunte di comune accordo in relazione alle disposizioni del Codice Civile in tema di responsabilità genitoriale esercitata da entrambi i genitori.
In caso di richiesta di trasferimento, l’Ufficio Gestione Servizi 0-6 e Iscrizioni darà risposta in merito all’accoglimento o meno della domanda di trasferimento che, qualora accolta, diventa vincolante per le famiglie che lo hanno richiesto.
Si ricorda infine che la ripresa della frequenza al nido d’infanzia a settembre 2025, presuppone l’avvenuto pagamento delle eventuali rette precedentemente dovute; qualora l’ufficio riscontri morosità non giustificate, potrà essere disposta la decadenza dall’assegnazione del posto