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Controlli sulle imprese

 

Ai sensi del D.lvo n. 33 del 14.03.2012 ed in particolare a quanto previsto dall’art. 25, entrato in vigore il 20 aprile 2013, l’Amministrazione Comunale di Ravenna rende noto che gli organi di vigilanza dipendenti, in particolare gli addetti al Servizio Sicurezza e Polizia Municipale, espletano i controlli alle imprese operanti nel territorio secondo i criteri di programmazione definiti con la Determinazione Dirigenziale n. 3 del 25 marzo 2013, Prot. n. 37743 del 28 marzo 2013, avente ad oggetto la Definizione dei criteri di programmazione per gli accessi nei locali e nei luoghi delle imprese.

Oggetto dei controlli è la verifica della conformità delle attività esercitate a quanto autorizzato, ovvero contenuto nelle dichiarazioni rilasciate dagli imprenditori negli atti sostitutivi delle licenze per l’esercizio dell’attività, nonché del rispetto delle prescrizioni normative in particolare in materia di igiene e salute pubblica, pubblica incolumità e tutela della quiete pubblica individuate dal legislatore con leggi e regolamenti specifici per ogni settore di attività, che data la loro molteplicità, non è possibile enucleare dettagliatamente.

In generale si evidenzia che, qualora l’attività sia esercitata all’interno di locali, occorre che questi abbiano l’idonea destinazione d’uso così come, nel caso di attività potenzialmente lesive della salute pubblica od in quelle in cui vi sia manipolazione di alimenti e bevande, o comunque oggetti che possano venire direttamente a contatto con l’utenza, quali forbici pettini e simili, occorre il possesso di autorizzazioni sanitarie ovvero di atti equipollenti quali autocertificazioni denominate notifiche sanitarie.

Per alcune attività che richiedono particolari competenze professionali, quali quelle dei servizi alla persona, pubblici esercizi, addetti alla sicurezza e simili, può essere richiesto il possesso di particolari requisiti soggettivi quali il conseguimento di attestati professionali o speciali abilitazioni; in ogni caso è sempre necessaria, per il titolare e, ove richiesto, per il responsabile tecnico, la preventiva iscrizione al registro delle imprese, l’assenza di precedenti penali specifici ovvero l’assenza di cause ostative all’esercizio della professione.

Normalmente le attività sono libere ma per determinate categorie di professioni, stante la peculiarità del servizio offerto, può essere stabilito un contingente numerico, ad esempio per le attività di trasporto pubblico, piazze farmaceutiche e simili.

Qualora l’attività debba essere svolta in forma itinerante occorre informarsi sulle aree interdette per particolari motivi igienico sanitari, paesaggistici o di interesse storico mentre, qualora la stessa si esplichi con occupazione di suolo pubblico è necessaria la preventiva autorizzazione subordinata all’approvazione del progetto di occupazione ed al pagamento della relativa tassa.

In determinate zone di interesse ambientale, ad esempio sull’arenile, o storico monumentale possono essere necessari i relativi nulla osta rilasciati dalle autorità preposte alla tutela di dette aree.

In caso di attività potenzialmente lesive per la sicurezza delle persone possono essere necessari i relativi atti autorizzativi rilasciati dal Comando dei Vigili del Fuoco ovvero dalle Commissioni di Vigilanza.

Poiché quasi tutte le attività di impresa necessitano quantomeno della preventiva dichiarazione di inizio attività, attualmente denominata Segnalazione Certificata di Inizio Attività, da presentarsi al Comune si consiglia, prima di intraprendere qualunque attività imprenditoriale, di prendere contatto con lo Sportello Unico delle Attività Produttive comunale per ottenere ragguagli in merito all’esercizio che si intende avviare ovvero alle iniziative che si vogliono adottare.