Pagamento sanzione

Dove e quando pagare.

Occorre preventivamente verificare che il verbale sia stato emesso dal Corpo di Polizia Locale di Ravenna o altro servizio ausiliario e non da altre Forze di Polizia (Polizia Stradale, Carabinieri, etc.) o da altre Polizie Locali (provinciali o comunali)

COME PAGARE:

  • Presso un qualsiasi UFFICIO POSTALE mediante versamento sul Conto Corrente Postale nr. 69351427 intestato a RAVENNA ENTRATE SPA – SANZIONI AMMINISTRATIVE P.M., utilizzando, possibilmente, il bollettino di C.C.P. allegato al verbale o alla notifica. Nel caso il bollettino non fosse già precompilato, occorre avere cura di indicare nella causale il numero di verbale, la targa del veicolo e la data dell’infrazione;
  • Presso un istituto di credito, con bonifico bancario intestato a Ravenna Entrate SpA – Sanzioni Amministrative Cod. IBAN IT95J0760113100000069351427 ;
  • mediante pagamento online seguendo le istruzioni indicate nel sito: www.ravennaentrate.it

NB: il pagamento effettuato in misura inferiore non ha valore ai fini dell’estinzione dell’obbligazione (Art. 389 Reg. C.d.S.).

QUANDO PAGARE:

Il pagamento del verbale deve essere effettuato entro 60 giorni dalla data di notificazione o contestazione. Trascorso tale termine l’importo pagabile è pari alla metà del massimo edittale.

Si ricorda che la scadenza dei 60 giorni è PERENTORIA e deve essere calcolata partendo dal giorno successivo alla notificazione o contestazione, tenendo conto dei mesi di 31 giorni (ad esempio: infrazione notificata o contestata il primo marzo deve essere pagata entro il 30 aprile).

Con il termine “notificazione” si intende il portare a conoscenza dell’interessato un atto che lo riguarda ed avviene solitamente tramite Posta o Messo Notificatore, direttamente alla residenza o al domicilio. Qualora non sia possibile consegnare l’atto all’interessato perché assente al momento della consegna, la notifica si considera comunque effettuata con invio di apposito avviso di deposito dell’atto stesso presso l’Ufficio Postale o il Comune. In questo caso nel conteggio dei 60 giorni utili per il pagamento occorre riferirsi alla data in cui è pervenuto l’avviso di deposito dell’atto e non alla data in cui ci si è recati a ritirarlo.

Con il termine “contestazione” invece si intende la notificazione formale, ad opera di un agente di polizia, tramite consegna di un verbale che contiene la descrizione del fatto che costituisce illecito oltre alle generalità di chi lo ha commesso ed il luogo ed il momento in cui è stato commesso. Tale contestazione avviene, di norma, direttamente sulla strada al momento del fatto.

PREAVVISO DI VIOLAZIONE

Il rinvenimento di una “multa” sotto al tergicristallo (c.d. “preavviso di violazione”) non costituisce quindi né contestazione, né notificazione. Il preavviso di violazione può essere pagato entro 10 giorni. Questo tipo di atto, che può essere considerato un “avviso di cortesia”, non è quindi soggetto al “raddoppio” se pagato oltre i termini, poichè deve essere ancora perfezionato in forma di notifica.

Prima di pagare il preavviso che trovate sul parabrezza, VERIFICATE che sullo stesso sia indicata la targa del vostro autoveicolo e non quella di un altro veicolo. Tale controllo si rende necessario perché ogni tanto accade che qualcuno realizzi lo “scambio” con la sua “multa”. Una situazione analoga può verificarsi anche con il solo scambio del conto corrente allegato alla multa.

Se vi atterrete a questo semplice consiglio, eviterete di pagare la multa elevata ad un altro automobilista!

RIDUZIONE DEL 30%

Nei soli casi previsti dal d.l. 21 giugno 2013 n. 69, nei preavvisi e nei verbali viene riportato l’importo ridotto del 30%, che può essere pagato nei 5 giorni dalla contestazione o notificazione.