Impresa ed edilizia

No: la legge NON prevede la prorogabilità della CILA (vedi art. 7 co. 6 della L.R. 15/2013 che sancisce il termine di anni 3 per l’ultimazione dei lavori): e ciò perché, a differenza della SCIA e del PdC, la CILA non è considerata formalmente un “titolo edilizio” in senso stretto. Alla scadenza dunque dei 3 anni, qualora i lavori non siano terminati, occorre presentare una nuova CILA, a meno che le opere residue non abbiano la consistenza di una Manutenzione Ordinaria.

E’ ammessa la presentazione di una sola variante finale ma solo contestualmente alla presentazione della Fine Lavori CILA

Ai sensi dell’art. 26 co. 1 della L.R. 15/2013 e smi, sono dovuti 100 euro ogni mese di ritardo per ogni unità immobiliare fino ad un massimo di 1.200 Euro. Si esclude colo il C6 garage nel computo delle uu.ii.

No, la legge la prevede solo per le SCEA (vedi punto 3 – art. 26 co. 1 L.R. 15/2013). Resta fermo che la data dichiarata di fine lavori deve essere indicata entro il termine di validità della CILA stessa ovvero i 3 anni.

Non ci sono sanzioni per l’aspetto prettamente amministrativo edilizio. Resta fermo che il disallineamento delle date non deve avere ricadute sul rispetto delle tempistiche dettate dagli adempimenti correlati alle strutture (es RSU, collaudi etc…)

La nostra legge regionale n. 15/2013 e smi, a differenza del DPR 380/01, NON prevede limiti numerici, purché NON siano subentrate contrastanti disposizioni degli strumenti urbanistici rispetto all’intervento ancora da ultimare (si rammenta a tal riguardo che alla comunicazione di proroga va sempre allegata la dichiarazione asseverata del tecnico incaricato).

La norma regionale parla espressamente di efficacia decorsi 5 gg lavorativi in caso di SCIA (cfr. art. 14 co. 4 L.R. 15/2013 e smi.). Analogamente (come peraltro indicato nella modulistica regionale al punto C.6.2, pag. 3) lo stesso termine si intende applicabile anche per l’inizio lavori di una CILA. Resta fermo che in entrambi i casi, qualora ci siano degli atti presupposti e/o da acquisirsi in conferenza di servizi, l’efficacia decorre dalla conclusione positiva della Conferenza di servizi ovvero dalla comunicazione agli interessati della determinazione finale della conferenza stessa o dal perfezionamento degli atti presupposti.
Il termine dei 5 giorni non trova applicazione in caso di pratiche da presentare tramite SUAP poiché, in base a quanto previsto dal DPR 160/2010, la SCIA ordinaria ha efficacia immediata.

Qualora si tratti di infissi vetrati non completamente apribili (ovvero non si sia in presenza di una VEPA, ora ascrivibile all’Attività Libera qualora ci siano i presupposti sanciti dalla nuova norma di cui alla L. 142/22), l’intervento di cui sopra eseguito su portico o loggia NON integra una Ristrutturazione Edilizia ma configura pur sempre una modifica prospettica ancorché puntuale e come tale per la sua installazione deve essere presentata una SCIA. Si precisa invece, a differenza di quanto sopra indicato, che la stessa tipologia di chiusura eseguita su balconi è sempre una RE.

No. La nuova normativa regionale (art. 16bis co. 4 bis della L.R. 23/2004) NON ammette tale procedura per le modifiche prospettiche. Nel caso poi di chiusura di balcone NON è ammessa anche perché l’intervento, oltre che una modifica prospettica puntuale, configura anche una RE (in quanto modifica dei parametri quali sagoma, volume….) già vietata dall’art. XII.1.4 in tema di “prescrizione opere minori”.

NON è possibile: come specificato anche nel relativo modello scaricabile dal sito, nel caso di specie non si applica l’istituto della Conferenza di Servizi, trattandosi di un mero deposito soggetto solamente ad un controllo a campione e soprattutto perché si tratta di una procedura “atipica”. Tali pareri, ove necessari, DEVONO essere preventivamente acquisiti e allegati alla pratica.