Condizionatori d’aria : non può essere applicata l’aliquota IVA al 4%

Risoluzione 57/2005 Agenzia delle Entrate

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso – 3 maggio 2005, n. 57

“Agevolazioni fiscali previste dal D. L. 669/96 per l’acquisto di sussidi tecnici e informatici volti a favorire l’autonomia e l’autosufficienza delle persone con disabilità.”

L’XX, Associazione (…), ha chiesto un chiarimento in merito alle agevolazioni fiscali previste dal decreto legge n. 669 del 31 dicembre 1996 (convertito dalla legge n. 30 del 28 febbraio 1997) per l’acquisto di sussidi tecnici e informatici. In particolare, chiede di sapere se un condizionatore d’aria o climatizzatore, acquistati da persone che sono affette da sclerosi multipla, possa rientrare tra i “sussidi tecnici ed informatici” previsti dal citato decreto legge e beneficiare pertanto dell’applicazione dell’aliquota IVA nella misura del 4 per cento.L’Associazione ha precisato che molti medici specialisti delle ASL, hanno ravvisato il collegamento funzionale tra la malattia e il condizionatore atteso che l’installazione di un condizionatore o climatizzatore (migliorando il clima all’interno dell’abitazione) evita un aggravamento dei sintomi della malattia.Al riguardo si osserva che ai sensi dell’art. 2, comma 9, del richiamato decreto legge n. 669 del 1996, si applica l’aliquota IVA agevolata al 4 per cento per l’acquisto di sussidi tecnici e informatici volti a favorire l’autonomia e l’autosufficienza delle persone con disabilità di cui all’art. 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.Il legislatore con questa misura ha inteso estendere le agevolazioni già previste per gli ausili in senso stretto, anche a prodotti di comune reperibilità che possano essere utili per l’autonomia delle persone con disabilità. Successivamente con il decreto del Ministero delle Finanze del 14 marzo 1998 sono stati fissati i criteri per l’individuazione dei sussidi tecnici ed informatici che possono beneficiare dell’applicazione dell’aliquota IVA del 4 per cento.L’art. 2, comma 1, del citato decreto precisa che “si considerano sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere la riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente e l’accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio”.Appare opportuno, in proposito, evidenziare che “il controllo dell’ambiente”, costituente una delle finalità alla quale i sussidi tecnici devono essere rivolti per usufruire della riduzione dell’aliquota IVA, va intesa in riferimento all’installazione di strumenti basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche che consentano al disabile il superamento degli impedimenti derivanti dal proprio handicap od il parziale recupero di migliori capacità motorie, uditive, visive o di linguaggio. All’uso del sussidio deve, in altre parole, far riscontro il conseguimento di una maggiore autosufficienza od integrazione da parte del soggetto portatore di handicap il quale, da tale mezzo, trarrebbe il vantaggio di vedere annullate o ridotte le difficoltà che il proprio stato determina in riferimento al rapporto relazionale e funzionale con l’ambiente.Costituiscono esempi di tali sussidi i dispositivi a telecomando che consentono l’apertura o la chiusura di porte o finestre, l’accensione o lo spegnimento di luci, rispondere al citofono e al telefono, gestire gli elettrodomestici, la televisione oppure gli strumenti meccanici che consentano di conferire una certa autonomia permettendo, ad esempio, al portatore di handicap di passare da una carrozzella al letto o viceversa.Di contro, l’installazione di strumenti volti al controllo della temperatura ambientale non sembra corrispondere a nessuna delle essenziali finalità sopra specificate e richieste dall’art. 3 della legge n. 104/92, ancorchè tali mezzi possano potenzialmente costituire strumenti idonei ad assicurare un più elevato benessere psicofisico alla persona con disabilità. Occorre altresì rilevare che il Ministero della Salute (nota n. DGPREV, VII-7733/P, del 29 marzo 2005), a seguito di una richiesta di parere avanzata dalla scrivente, ha precisato che l’acquisto di un condizionatore d’aria, da parte di soggetto affetto da sclerosi multipla, “non rientra negli ausili che aiutano il recupero e l’autonomia funzionale di un soggetto disabile”.Non appare fondato, pertanto, sostenere che l’acquisto di un condizionatore d’aria o climatizzatore possa essere rivolto ad una delle descritte finalità di recupero funzionale, necessarie per la legittima fruizione dell’agevolazione in argomento, pertanto al relativo acquisto, effettuato da persone con disabilità, non può essere applicata l’aliquota IVA al 4%.