Autocertificazione – dichiarazione sostitutiva di certificazioni

Che cosa è l’autocertificazione ?
E’ la possibilità di dichiarare tutta una serie di fatti, stati e qualità personali in sostituzione del certificato corrispondente
Nell’istituto dell’Autocertificazione, si comprendono, in senso più ampio, anche le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà (o atto notorio), con le quali il cittadino dichiara, sotto la propria responsabilità, la conoscenza diretta di status, fatti e qualità personali, riferiti a lui stesso o a terza persona
Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà sono rese dal cittadino per il perseguimento di un personale interesse diretto.
Le Pubbliche Amministrazioni ed i concessionari di pubblici servizi devono accettare le autocertificazioni mentre i soggetti privati ne hanno la facoltà.
Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà sono sottoscritte in presenza del funzionario incaricato.
L’autocertificazione sottoscritta dal dichiarante può essere inviata unitamente alla copia fotostatica, non autenticata, del documento di identità in corso di validità.
Il cittadino dichiarante risponde penalmente per le false dichiarazioni
Il servizio è disciplinato dall’art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

Chi può autocertificare?
Il cittadino residente a Ravenna e maggiorenne, può utilizzare l’autocertificazione, sottoscrivendo la dichiarazione senza necessità che la sottoscrizione sia autenticata da un pubblico ufficiale.

Che cosa è possibile autocertificare ?

  • data e il luogo di nascita

  • residenza

  • cittadinanza

  • godimento dei diritti civili e politici

  • stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero

  • stato di famiglia

  • esistenza in vita

  • nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ ascendente o discendente

  • iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni

  • appartenenza a ordini professionali

  • titolo di studio, esami sostenuti

  • qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica

  • situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali

  • assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto

  • possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria

  • stato di disoccupazione

  • qualità di pensionato e categoria di pensione

  • qualità di studente

  • qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili

  • iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo

  • tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio

  • di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa

  • di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali

  • qualità di vivenza a carico

  • tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile

  • di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato

Il cittadino extracomunitario può usure l’autocertificazione solo per dichiarare stati, fatti e qualità certificabili da una pubblica amministrazione italiana.

Quando vi puoi ricorrere
Sempre, quando ti rivolgi ad un ufficio pubblico o a un gestore, anche privato di servizio pubblico che ha la necessità di conoscere i tuoi dati personali, fatti o situazioni.
La Pubblica Amministrazione e i gestori privati di servizi pubblici sono obbligati ad accogliere le autocertificazioni per tutti i casi previsti, mentre i privati sono liberi di accettarle o di richiedere i certificati corrispondenti.
Si precisa che ai sensi dell’articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n 183 ” Norme in materia di certificazioni e dichiarazioni sostitutive”, a partire dal 1 gennaio 2012 le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Questo significa che le pubbliche amministrazioni non possono più richiedere al cittadino certificazioni (relativi a stati, qualità personali e fatti) rilasciate da altre pubbliche amministrazioni.
Sui certificati rilasciati dall’Anagrafe quindi verrà apposta, a pena di nullità, la dicitura:” il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”

Ufficio responsabile di istruttoria
Area: Area Servizi e Partecipazione dei cittadini
Servizio: Sportello Unico per i cittadini
Ufficio: Anagrafe
Indirizzo:
Viale Enrico Berlinguer, 30

Documentazione da allegare alla domanda
fotocopia di documento di identità

Modalità di presentazione della domanda

  • Per le dichiarazioni sostitutive dei certificati:

Scrivere su carta semplice e firmare sotto la propria ed esclusiva responsabilità (non è necessario firmare davanti all’impiegato) oppure compilare modelli prestampati di dichiarazione messi a disposizione dagli Uffici pubblici.

  • Per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà:

Dichiarare su carta semplice o modello prestampato fatti, stati o qualità personali a diretta conoscenza dell’interessato e sottoscriverli davanti al funzionario competente a ricevere la documentazione, oppure allegare alla dichiarazione sottoscritta la fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante ed inviarla all’ufficio richiedente per posta o via fax

  • Quando riguardano
    – istanze rivolte a soggetti diversi dagli organi della Pubblica Amministrazione e gestori di pubblici servizi ( esempio banche, assicurazioni)
    – domande di riscossione di benefici economici (ad esempio pensioni, contributi) da parte di terze persone

l’ufficiale d’anagrafe autentica la firma del sottoscrittore