Punti patente e comunicazione trasgressore

Punti patente: la decurtazione ed il recupero. Comunicazione del trasgressore

Alla patente di guida, al primo rilascio, viene collegato un punteggio di venti punti, cosiddetto plafond.

Tale punteggio subisce decurtazioni nel caso in cui vengano violate le norme del Codice della Strada (CDS) per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ed anche se vengono violate le norme di comportamento di cui al titolo V del Codice stesso (cosiddette “norme di comportamento”).

COME FACCIO A SAPERE CHE MI VERRANNO SOTTRATTI DEI PUNTI?

L’indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione risulta dal verbale di contestazione.

La decurtazione dei punti è effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione, se ne è stata accertata l’identità dall’Organo di Polizia intervenuto.

Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni delle norme che implicano la sottrazione di un punteggio, possono essere decurtati un massimo di quindici punti (comprensivi dell’eventuale raddoppio per neopatentati). Tuttavia, quando anche una sola violazione comporta la sospensione o revoca della patente o quando i quindici punti vengono superati con una sola infrazione (caso possibile per i neopatentati), i punti si detraggono in pieno, anche oltre il predetto limite

L’organo da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia al Dipartimento per i Trasporti Terrestri (DTT), entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata (ovvero da quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi).

Ogni variazione di punteggio è comunicata mediante lettera agli interessati dall’Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida. Ciascun conducente può controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento per iTrasporti Terrestri.

NB: nel caso in cui la decurtazione dei punti sia conseguente ad illeciti penali, l’Organo di Polizia procedente inoltra la comunicazione al DTT solo dopo che sia divenuta definitiva la sentenza di condanna.

E SE L’ORGANO DI POLIZIA NON HA ACCERTATO L’IDENTITA’ DEL CONDUCENTE?

Nel caso di mancata identificazione del conducente, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196 CDS, deve fornire all’Organo di Polizia procedente, entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente effettivo al momento della commessa violazione.

Se il proprietario del veicolo risulta una PERSONA GIURIDICA, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all’Organo di Polizia.

NB: il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196 CDS, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornire i dati dell’effettivo conducente al momento della violazione soggiace ad una ulteriore sanzione amministrativa ex art.126 Bis comma 2 C.d.S.

COME POSSO RECUPERARE I PUNTI DELLA PATENTE?

Purché il punteggio non sia esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di riacquistare sei punti.

Per i titolari di certificato di abilitazione professionale e unitamente di patente B, C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti.

A tale fine, l’attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso all’ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, per l’aggiornamento dell’Anagrafe Nazionale dagli abilitati alla guida.

Salvo il caso di perdita totale del punteggio, la mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l’attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti.

NB: per i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l’attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di dieci punti.

COSA SUCCEDE SE PERDO TUTTI I PUNTI DELLA PATENTE?

Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all’esame di idoneità tecnica di cui all’articolo 128 CDS. A tale fine, l’ufficio del Dipartimento per i Trasporti Terrestri competente per territorio, su comunicazione dell’Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. Il relativo provvedimento, notificato secondo le procedure di cui all’articolo 201, comma 3, è atto definitivo.

Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i Trasporti Terrestri.

Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento.

COME FACCIO A SAPERE QUANTI PUNTI HO SULLA PATENTE DI GUIDA?

Vi sono due modalità:

  1. telefonare al n. 848 782 782, da un telefono di rete fissa al costo di una telefonata urbana, e seguire le istruzioni indicate dal messaggio vocale: digitare sulla tastiera del telefono la vostra data di nascita (gg mm aaaa) e il numero del documento di guida (solo il numero e non le lettere) e poi il tasto cancelletto.

  2. iscriversi nel sito Il portale dell’automobilista e consultare il proprio punteggio

NEOPATENTATI

Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti da decurtare, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio.

ALTRI CAMPI DI APPLICAZIONE DELLE PENALIZZAZIONI

La disciplina sanzionatoria prevista dall’art. 126 bis CDS, si applica anche alla carta di qualificazione del conducente (CQC), nonché al CAP di tipo KB. La decurtazione del punteggio si applica alla CQC, qualora gli illeciti siano commessi alla guida di un veicolo per cui la conduzione sia previsto il predetto documento e nell’esercizio dell’attività professionale. Nel caso in cui si determini la perdita totale del punteggio attribuito alla CQC, detto documento è revocato, qualora il conducente non superi l’esame di revisione previsto dall’art. 126 bis CDS. In caso di revoca della patente di guida, determinata dall’esito negativo dell’esame di revisione di cui sopra, vengono altresì revocati sia la CQC sia il CAP di tipo KB.

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I TITOLARI DI PATENTE ESTERA

Per i titolari di patente rilasciata da uno Stato Estero nel quale non vige il sistema della patente a punti, che commettono sul territorio italiano violazioni di norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni è istituita presso il Centro elaborazione dati (CED) del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una banca dati che è progressivamente alimentata con i dati anagrafici dei conducenti che hanno commesso le infrazioni, associando a ciascuno di essi i punti di penalizzazione secondo le modalità previste dal medesimo decreto legislativo nr. 285 del 1992. Le infrazioni sono comunicate allo stesso CED dagli organi di Polizia di cui all’articolo 12 del citato decreto legislativo nr. 285 del 1992.

Ai soggetti, di cui al capoverso precedente, che hanno commesso nell’arco di un anno violazioni per un totale di almeno venti punti è inibita la guida di veicoli a motore sul territorio italiano per un periodo di due anni. Ove il totale di almeno venti punti sia raggiunto nell’arco di due anni, l’inibizione alla guida è limitata ad un anno. Ove il totale di almeno venti punti sia raggiunto in un periodo di tempo compreso tra i due e i tre anni, l’inibizione alla guida è limitata a sei mesi.

Presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è istituito il Registro degli abilitati alla guida di nazionalità straniera, al fine di rendere omogenea l’applicazione delle norme e delle sanzioni previste dal decreto.