Circolare del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del 30.05.2020 su aspetti della procedura di emersione dei rapporti di lavoro e di rilascio del permesso temporaneo

Da una prima lettura qualche dubbio che speriamo si riveli infondato.

Sospensione dei procedimenti amministrativi per ingresso/soggiorno irregolare

L’art. 103 prevede, altresì, al comma 11, la sospensione dei procedimenti amministrativi avviati nei confronti del lavoratore straniero per l’ingresso e il soggiorno irregolare nel territorio nazionale. Tale sospensione cessa nel caso in cui non venga presentata l’istanza di emersione, ovvero si proceda al rigetto o all’archiviazione della medesima, anche a causa della mancata presentazione delle parti.

Appare del tutto evidente, pertanto, che la sospensione dei procedimenti amministrativi per l’ingresso ed il soggiorno irregolare nel territorio nazionale è applicabile soltanto nel caso in cui le procedure previste ai commi 1 e 2 siano state attivate, a seconda dei casi, dal datore di lavoro o dal lavoratore straniero, le cui istanze siano state presentate dal 1 ° giugno al 15 luglio 2020. Alla luce di quanto definito dal legislatore, ove non sia stata prodotta istanza ai sensi dei commi 1 o 2 dell’art. 103, nei confronti degli stranieri per i quali venga accertata la condizione di ingresso e soggiorno irregolare nel territorio nazionale, dovranno essere attivate le procedure di espulsione e conseguente rimpatrio.

In tale ottica, il comma 17 dello stesso articolo, nel disporre che << nelle more della definizione dei procedimenti di cui all’art. 103, lo straniero non può essere espulso tranne che nei casi previsti al comma 10 >> richiede tra i requisiti essenziali l’attivazione della procedura di emersione del rapporto di lavoro.

Permesso per motivi di lavoro da emersione del rapporto di lavoro

Al termine dei controlli di rito, lo straniero riceverà un permesso di soggiorno elettronico per motivi di lavoro subordinato, di durata commisurata al contratto di soggiorno sottoscritto presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, nel rispetto nelle disposizioni di cui all’art. 5, comma 3-bis del D.Lgs. n.286/98

Procedura per il rilascio del permesso temporaneo

All’atto del deposito dell’istanza presso lo Sportello dell’Ufficio postale, lo straniero riceve la lettera di convocazione in Questura per il successivo fotosegnalamento ed una apposita ricevuta che ad ogni effetto di legge consente all’interessato di soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato e di svolgere attività di lavoro subordinato, esclusivamente nei settori espressamente previsti dal citato decreto legge, fino ad eventuale comunicazione dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, nonché l’attraversamento delle frontiere esterne nazionali.

Il permesso temporaneo è valido solo in Italia, la ricevuta invece consente l’attraversamento delle frontiere esterne nazionali?? Consente anche il rientro in Italia?

La ricevuta che attesta l’avvenuta presentazione della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo, già in uso per l’inoltro delle istanze presso gli Uffici Postali, è stata personalizzata con l’inserimento della dicitura “EMERS.2020“. Al fine di consentire una più agevole calendarizzazione degli appuntamenti generati per le citate istanze, è stato implementato il “Portale Questure” mediante la creazione di una specifica fascia di convocazione per il fotosegnalamento e l’identificazione dello straniero, che potrà essere opportunamente rimodulata da ciascun Ufficio Immigrazione in ragione delle specifiche esigenze territoriali. Attualmente è impostata nella misura del 10% del valore delle convocazioni ordinarie per “Fotosegnalamento e identificazione” fissate in Agenda.

Il permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, viene rilasciato in formato cartaceo, non rinnovabile, convertibile in motivi di lavoro, della durata di sei mesi a partire dalla data di presentazione dell’istanza presso l’Ufficio Postale.

Entro il termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, lo straniero potrà depositare presso gli Uffici Postali dedicati apposita istanza per la conversione del titolo temporaneo in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, esibendo un contratto di lavoro subordinato, ovvero documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell’attività lavorativa nell’ambito dei citati settori di attività. In tale contesto, si richiama il contenuto dell’art. I 2, comma 9, del menzionato Decreto Interministeriale, nella parte in cui si dispone che alla richiesta di conversione del titolo di soggiorno sia allegata a cura dello straniero l’attestazione rilasciata dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro, competente in relazione al luogo di svolgimento della prestazione lavorativa.

Le modalità di rilascio dell’attestazione verranno definite con apposita circolare redatta a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Sportello online del Comune di Ravenna
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