Circolare del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del 30.05.2020 che scioglie altri dubbi

Emersione dei rapporti di lavoro

La dichiarazione di voler concludere un contratto di lavoro nonché quella di sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare in corso possono essere presentate esclusivamente per un rapporto di lavoro a tempo determinato, ovvero indeterminato, con orario di lavoro a tempo pieno, fatta eccezione per il settore del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, per il quale è ammesso l’orario di lavoro a tempo parziale con la retribuzione prevista dal CCNL e comunque non inferiore al minimo previsto per l’assegno sociale.

Il pagamento del contributo forfettario a titolo retributivo, contributivo e fiscale, dovuto solo nel caso di dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro, potrà essere effettuato successivamente alla presentazione dell’istanza ma prima della stipula del contratto di soggiorno, atteso che l’importo e le modalità di versamento verranno stabiliti con decreto interministeriale del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con il Ministro dell’Interno ed il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, non ancora adottato.

Documento di identità o equipollente del lavoratore: con riferimento al documento di identità del lavoratore, qualora nell’istanza sia stato indicato un documento scadutoo qualora il documento indicato sia scaduto nelle more della definizione della procedura, copia dello stesso dovrà comunque essere esibita; nel caso di mancanza di documento possono essere esibiti documenti equipollenti, quali ad esempio:

● lasciapassare comunitario

● lasciapassare frontiera

● titolo di viaggio per stranieri

● titolo di viaggio apolidi

● titolo di viaggio rifugiati politici

●attestazione di identità rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatica in Italia del Paese di origine.

Potrà, inoltre, essere indicato in via eccezionale anche il permesso di soggiorno scaduto, fermo restando che all’atto della convocazione presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione lo straniero dovrà essere in possesso di un documento di identità in corso di validità.

Prova della presenza in Italia dello straniero documentata da attestazione di data antecedente all’8 marzo 2020, rilasciata da organismi pubblici intesi come soggetti pubblici, privati o municipalizzati che istituzionalmente o per delega svolgono una funzione o un’attribuzione pubblica o un servizio pubblico (a titolo meramente esemplificativo: certificazione medica proveniente da struttura pubblica, certificato di iscrizione scolastica dei figli, tessere nominative dei mezzi pubblici, certificazioni provenienti da forze di polizia, titolarità di schede telefoniche o contratti con operatori italiani, documentazione proveniente da centri di accoglienza e/ o di ricovero autorizzati anche religiosi, le attestazioni rilasciate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia).

Permesso temporaneo

Gli stranieri potranno presentare la domanda di permesso di soggiorno presso i 5.700 uffici postali dedicati ( sportello amico ), inoltrando l’apposito modulo di richiesta compilato e sottoscritto dall’interessato. L’onere del servizio è fissato a 30€.
Prima della presentazione della domanda il richiedente dovrà provvedere al pagamento del contributo forfettario, pari a € 130,00 a copertura degli oneri per la procedura, utilizzando il modello F24 (RECT 2020) disponibile presso gli sportelli bancari, gli uffici postali o da scaricare dal sito dell’Agenzia delle entrate.
In considerazione dell’attuale fase di emergenza sanitaria derivata dalla diffusione del contagio da Covid-19, per i primi 8 giorni lavorativi, gli accessi agli uffici postali “sportello amico” per le richieste di permesso di soggiorno sarà possibile rispettando una ripartizione per cognome . Successivamente al 10 giugno il servizio sarà erogato senza alcuna ripartizione alfabetica.

Sportello on line del Comune di Ravenna
#sportellocomuneravenna