Accoglienza MSNA – Minori Stranieri Non Accompagnati

Chi sono i MSNA?
“Per Minore Straniero non accompagnato si intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell’Unione Europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte di genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili…” (DPCM 535/99 art. 1).

Nella maggior parte dei casi i minori stranieri non accompagnati sono adolescenti, che con il consenso dei genitori, decidono di lasciare il proprio Paese di origine, spinti da problematiche legate a situazioni di guerra, di instabilità politica, di grave povertà.

Progetto accoglienza MNSA
Il progetto si delinea in tre forme: Pronta accoglienza, Seconda accoglienza, Affido familiare
• Pronta Accoglienza: presso strutture accreditate, che accolgono ragazzi dai 14 ai 17 anni, che non hanno riferimenti parentali in Italia. Con l’assistente sociale, responsabile dell’accoglienza dei MSNA, vengono predisposti progetti individuali mirati all’integrazione, alla formazione professionale, all’inserimento lavorativo. Si effettuano colloqui di verifica, vengono accompagnati presso i servizi sanitari e nel disbrigo delle pratiche burocratiche (tutele, permessi di soggiorno). La gestione del progetto è in rete nazionale con l’ANCI dal dicembre 2008. E’ in attuazione la seconda fase del progetto con scadenza 31/12/2011. La pronta accoglienza riguarda solo un periodo di 100 giorni per 10 minori. Inoltre il progetto di pronta accoglienza prevede l’obbligo della gestione di una banca dati in rete nazionale.
• Seconda Accoglienza: dopo i primi 100 giorni di pronta accoglienza si prosegue a seguito di verifica il progetto già impostato nella prima fase, sino al compimento della maggiore età dei ragazzi.
• Affido familiare: è un servizio di aiuto e sostegno al ragazzo da parte di una famiglia o di una singola persona accogliente. L’individuazione delle famiglie affidatarie, non segue i normali percorsi previsti per l’affido tradizionale, ma è basato sulla conoscenza da parte dell’Assistente Sociale, sulla disponibilità dell’affidatario e sulla volontà del minore. Si tiene inoltre in considerazione che la famiglia o la singola persona sia in collegamento con una buona rete di solidarietà familiare e interfamiliare e che sappia affrontare situazioni di criticità non previste. Si parla di affido omoculturale quando chi affida, appartiene alla stessa nazionalità e cultura del minore straniero.

L’informazione/formazione per chi accoglie
avviene attraverso un incontro informativo individuale condotto dall’assistente sociale responsabile del Progetto MSNA. In collaborazione con il Centro per le Famiglie di Ravenna, si promuovono corsi preparatori specifici per gruppi di famiglie e singole persone disponibili ad accogliere minori stranieri non accompagnati. La formazione verte su tematiche sociali, giuridiche, sanitarie, e sugli aspetti psicologici legati all’accoglienza.
Per tutto il periodo di affidamento è assegnato un contributo economico finalizzato a coprire le spese che la famiglia sostiene, (erogato dal Servizio Sociale Associato).

La famiglia o il singolo soggetto affidatario, ha sempre come riferimento il Servizio Sociale Associato che ha il compito di accompagnarli durante l’intero percorso di affido.

Enti di riferimento Comuni di Ravenna, Cervia e Russi, ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

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Materiali del seminario promosso dal Comune di Ravenna

“I cittadini stranieri e l’accesso al welfare. Analisi di casi concreti” – 23 settembre 2014

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Materiali del seminario organizzato dalla Regione Emilia-Romagna a Bologana il 4 novembre 2013

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La nuova normativa UE in materia di protezione internazionale – Il Regolamento Dublino III (dal seminario promosso dalla regione Emilia-Romagna – Bologna 28/01/2014)

– DIRETTIVA 2013/32/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/06/2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione).

– REGOLAMENTO (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/06/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione).

– DIRETTIVA 2011/51/ue del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11/05/2011 che modifica la Direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l’ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale.

– DIRETTIVA 2011/95/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13/12/2011 recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonchè sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione).