Procedura aperta per l’aggiudicazione di un appalto pubblico avente ad oggetto i lavori di restauro del complesso monumentale della Biblioteca Classense

Si precisa che relativamente alla presente procedura di gara, le verifiche dei requisiti degli operatori economici non avverrà tramite il sistema AVCPASS in quanto, così come previsto nel Comunicato del Presidente dell’AVCP del 16.12.2013, l’utilizzo del sistema AVCPASS, per l’affidamento dei contratti di importo superiore a 40.000 euro è obbligatoria solo per i codici CIG acquisiti a far data dal 1 gennaio 2014. Il codice CIG del presente appalto è stato acquisito nel corso dell’anno 2013.

Per informazioni di carattere tecnico rivolgersi a:

– arch. Sara Gagliardi tel. +39 0544-482627

– geom. Silvia Galassini tel. +39 0544-485614 e/o +39 0544-482711.

Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza e lavori in economia, non soggetti a ribasso): Euro 1.065.000,00.

Cat. prevalente: OG 2 – Categorie scorporabili OS28 e OS30.

Il contratto sarà stipulato a misura. La migliore offerta è selezionata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12,30 del giorno 10.03.2014.

Prima seduta pubblica: 12-03-2014 alle ore 9,00 presso la Residenza Comunale, Piazza del Popolo, 1 – 48121 Ravenna.

Si richiede ai concorrenti, a pena di esclusione, di effettuare un sopralluogo, sul posto dove debbono eseguirsi i lavori. Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal:

– titolare o rappresentante legale dell’impresa;

– direttore tecnico;

-dipendente munito di delega e/o procura notarile rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa;

Il sopralluogo dovrà tassativamente avvenire con l’assistenza di un tecnico del Comune.

La visita dovrà essere effettuata esclusivamente in una delle seguenti giornate:

06/02/2014;

13/02/2014;

20/02/2014.

La visita deve essere prenotata telefonicamente al numero di Tel. +39-0544-482712 (Sig.ra Laura Ruggero) e confermata via fax al numero +39-0544-482630, indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo. Le prenotazioni dovranno tassativamente pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del giorno lavorativo precedente a quello stabilito per il sopralluogo.

TERMINE ULTIMO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI: giorni 480 naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna lavori

QUESITI

QUESITO 1.

LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO: Categoria OG2 Prevalente – Categoria OS28 Scorporabile e Categoria OS30 scorporabile.

Il consorzio è in possesso di tutti i requisiti di gara relativi alle categorie sopra elencate ma indicherà la propria intenzione di subappaltare le lavorazioni appartenenti alle categorie OS28 e OS30 pertanto, chiede se già in questa fase ha l’obbligo di indicare i nominativi dei subappaltatori e se i subappaltatori indicati dovranno in questa fase predisporre la dichiarazione del possesso requisiti (Modello 3b della stazione appaltante).

RISPOSTA 1.

No. L’art. 11.2 del bando chiarisce che l’indicazione del subappaltatore e la presentazione delle relative dichiarazioni è obbligatoria solo se il concorrente non è qualificato in una o entrambe le categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria OS28 e OS30 “.

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QUESITO 2.

Si richiede se le lavorazioni relative alle categorie OS28 e OS30 (scorporabili e/o subappaltabili al 100%) possono essere eseguite/subappaltate da imprese in possesso di SOA con categoria OG11 di pari classifica o superiore.

RISPOSTA 2.

Si ritiene che, coerentemente al Parere AVCP n. 27 del 13/03/2013, l’impresa qualificata nella categoria OG 11, ai sensi dell’art. 79 comma 16 del DPR 207/2010 e s.m.i.., può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta.

Si precisa che la disposizione contenuta nell’art. 79 comma 16 cit., non è applicabile in relazione alle qualificazioni certificate da attestazioni SOA rilasciate sotto il vigore del DPR 34/2000, ma soltanto in relazione a quelle certificate da attestazioni SOA rilasciate in applicazione del nuovo sistema delineato dal comma 16 dell’art. 79 cit. Solo per le imprese munite di tale nuova qualificazione potrà quindi ritenersi operativo il principio generale dell’assorbimento delle categorie specialistiche in quella generale OG11.

QUESITO 3.

Si richiede se il sopralluogo può essere effettuato da un procuratore speciale ma non dipendente della ditta.

RISPOSTA 3.

Si ribadisce quanto riportato al punto 6.5 del bando di gara. Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal: titolare o rappresentante legale dell’impresa; dal direttore tecnico oppure da soggetto diverso, munito di delega e/o procura notarile rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa, purchè dipendente dell’operatore economico concorrente.

QUESITO 4.

Si chiede se essendo in possesso della categoria OG11, si possono sostituire le categorie scorporabili OS28 e OS30, senza dover indicare i nominativi dei subappaltatori e senza dover predisporre la dichiarazione del possesso dei requisiti.

RISPOSTA 4.

L’impresa qualificata nella categoria OG 11, ai sensi dell’art. 79 comma 16 del DPR 207/2010 e s.m.i.., può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta, purchè si tratti di qualificazioni certificate da attestazioni SOA rilasciate in applicazione del nuovo sistema delineato dal comma 16 dell’art. 79 cit. Solo per le imprese munite di tale nuova qualificazione potrà quindi ritenersi operativo il principio generale dell’assorbimento delle categorie specialistiche in quella generale OG11. In tal caso il concorrente non sarà obbligato ad indicare in sede di offerta a pena l’esclusione, la ragione sociale e sede legale del subappaltatore e a produrre la dichiarazione (sempre in sede di offerta) relativamente al possesso da parte di quest’ultimo dei requisiti di ordine generale e di qualificazione necessari con riferimento alle lavorazioni subappaltate, in conformità al modulo Allegato 3-b) (punto 10, dell’elenco dei documenti da inserire nella busta “A – Documentazione Amministrativa”).

Come chiarito nella risposta al quesito n. 2, il possesso dell’attestazione SOA nella categoria OG11 rilasciata sotto il vigore del vecchio sistema (DPR 34/2000), non è idonea per qualificarsi nelle categorie OS28 e OS30. In tal caso il concorrente – non in possesso delle qualificazioni richieste dal bando di gara per le lavorazioni riconducibili alle categorie scorporate OS28 e OS30 – deve indicare la volontà di subappaltare le suddette lavorazioni, i nominativi dei subappaltatori e predisporre le dichiarazioni del possesso dei requisiti allegando le relative dichiarazioni.

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QUESITO 5
Art. 09.03 – CARTONGESSO REI

La voce identifica tamponamenti in cartongesso e fibra minerale REI 120, riportando all’interno del rispettivo progressivo di computo metrico, la codifica dei vani oggetto di dette lavorazioni.

Non rileviamo corrispondenza tra queste codifiche e gli elaborati in ns. possesso – sui quali, peraltro, tali vani non risultano deducibili -.

RISPOSTA 5

Sono interventi localizzati in ambienti sparsi per il piano ammezzato e il piano primo.

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QUESITO 6

Artt. 13.13A / 13.13B SCALA RETRATTILE – TIPO VERTICALE / TIPO PER SOLAI PIANI

Non rileviamo elaborati in cui sia evidente il dettaglio di detti manufatti, soprattutto per quanto concerne la determinazione delle quote di sbarco da superare.

La voce, infatti, segnala la dimensione della “botola a spinta” e non fornisce altri dettagli.

RISPOSTA 6

Facendo riferimento alla TAV. AR 18 le tre scale retrattili previste sono così collocate:
a) ambiente 1B54; dove è riportata la dicitura “botola 60*60” la botoola va sostituita con la scala retrattile; il dislivello da superare è m. 3.60
b) nell’ambiente 1B42 è riportata la dicitura “porta 70*120 con scala retrattile; in realtà la scala retrattile collega il sottotetto dell’ambiente 1B43 con l’ambiente soprastante l’ambiente 1B42, ossia l’ambiente posto al piano primo 2B36; il dislivello da superare è di m 4.35
c) l’ulteriore scala retrattile con botola verticale, avente le caratteristiche dimensionali di cm 60*120, collega il sottotetto dell’ambiente 1B61 con l’ambiente sovrastante l’ambiente 1B07, ossia con l’ambiente 2B34; il dislivello da superare è di m 2.10.

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QUESITO 7
Si chiede se in caso di concorrente singolo che associa altra impresa, ai sensi dell’art. 92, comma 5, del D.P.R. 207/2010, deve comunque prospettarsi quale Raggruppamento di Imprese e in caso affermativo, se è corretto che tale impresa “cooptata”, pur non contribuendo al soddisfacimento dei requisiti richiesti (interamente posseduti dal soggetto “cooptante”), sia comunque assimilato a tutti gli effetti (diversi dalla qualificazione) ad una qualunque impresa riunita, con conseguente:

a. onere di sottoscrizione dell’offerta?

b. intestazione congiunta della cauzione provvisoria?

c. dichiarazione possesso requisiti soggettivi?

d. impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa c.d. “capogruppo”?

Si chiede inoltre se l’istanza di partecipazione (rif. ns. allegato 1), presentata dal concorrente in possesso dei requisiti, deve essere resa quale impresa “Capogruppo di Raggruppamento” oppure quale “impresa cooptante” e se ella medesima dichiarazione (rif. ss. allegato 1), deve essere compilato anche il riquadro relativo al tipo di raggruppamento che si intende costituire (verticale, orizzontale oppure misto) ed alla relativa quota di lavorazioni assunta da ciascun operatore del costituendo raggruppamento.

Si chiede inoltre se possibile indicare in ogni caso, in fase di presentazione di offerta, l’esatta quota di esecuzione che si intende riservare alla impresa “cooptata” e sotto quale veste deve effettuare la relativa istanza di partecipazione, rispetto a quelle in elenco nel ns. allegato 1.

RISPOSTA 7)

Ai sensi dell’art. 92, comma 5, del DPR 207/2010, le imprese cooptate possono eseguire i lavori nel limite del 20% dell’importo complessivo dei lavori; tuttavia le stesse, come affermato all’art. 7.1.1 della Determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 dell’AVCP non assumono lo status di concorrente. Infatti l’AVCP nella citata determinazione afferma: << Si precisa, inoltre, che l’impresa cooptata può eseguire i lavori, ma non assume lo status di concorrente; essa, di conseguenza, non può acquistare alcuna quota di partecipazione all’appalto e, quindi, non deve (e, in realtà, neppure può) dichiarare la propria quota di partecipazione al raggruppamento temporaneo.>>.

Inoltre, all’art. 11 del bando di gara viene espressamente richiamata l’applicazione della disciplina di cui al citato art. 7.1.1 della Determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 dell’AVCP.

Inoltre nel bando di gara, alla fine dell’art. 16, a pagina 32 di 40, si prevede espressamente che:

<< Nel caso di una o più imprese associate ai sensi dell’art. 92, comma 5, del D.P.R. 207/2010, ognuna di queste dovrà, pena l’esclusione, produrre:

– le dichiarazioni di cui al precedente punto 1), dell’elenco dei documenti da inserire nella busta “A – Documentazione” (ovvero l’allegato modulo Allegato 1 nel caso si scelga di utilizzarlo).

– dichiarazione attestante che in caso di aggiudicazione i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell’importo complessivo dei lavori;

– specifica dichiarazione sostitutiva o produzione di copia dell’attestato SOA a dimostrazione che l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all’importo dei lavori che saranno ad essa affidati. >>

Pertanto, in base alla sopra richiamata Determinazione n. 4/2012 dell’AVCP, sembrerebbe potersi concludere che l’operatore economico che associa altra/e impresa/e, ai sensi dell’art. 92, comma 5, del D.P.R. 207/2010, non integra la fattispecie del Raggruppamento temporaneo di imprese e quindi, che l’impresa “cooptata”, non sia tenuta a sottoscrivere l’offerta, non sia tenuta a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa c.d. “cooptante”, e che la cauzione debba essere intestata al solo operatore concorrente cooptante.

L’istanza di partecipazione (rif. Ns. allegato 1), presentata dal concorrente in possesso dei requisiti, deve essere resa quale impresa “impresa cooptante”. Nella medesima dichiarazione (rif. ns. allegato 1), non deve essere compilato anche il riquadro relativo al tipo di raggruppamento che si intende costituire (verticale, orizzontale oppure misto) ed alla relativa quota di lavorazioni assunta da ciascun operatore del costituendo raggruppamento. Nel caso di utilizzo del ns. modello 1) sarà necessario compilare il punto o1), indicando denominazione e sede legale dell’impresa/e cooptata/e, dichiarando altresì che: in caso di aggiudicazione i lavori eseguiti dalla/e suindicata/e impresa/e cooptata non superino il 20% dell’importo complessivo dei lavori e che l’ammontare delle qualificazioni SOA possedute da ciascuna della/e suindicata/e impresa/e sia almeno pari all’importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

L’impresa/e cooptata/e da parte sua/loro, deve/dovranno produrre le dichiarazioni richieste nel bando come sopra richiamate (anche utilizzando il modello Allegato 1), la/e dichiarazione/i attestante/i che in caso di aggiudicazione i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell’importo complessivo dei lavori e specifica dichiarazione sostitutiva o produzione di copia dell’attestato SOA a dimostrazione che l’ammontare complessivo delle qualificazioni SOA possedute da ciascuna sia almeno pari all’importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Da ultimo si ritiene di segnalare che l’AVCP nel Parere all’Associazione costruttori edili di Roma e Provincia AG-35-09 del 3 dicembre 2009, ha affermato che: <<La norma, che rappresenta una eccezione ai criteri di ripartizione del possesso dei requisiti nell’ambito delle associazioni ordinarie, consente la partecipazione a gare per l’affidamento di lavori pubblici ad imprese in possesso di una qualsiasi attestazione SOA, anche diversa per categorie e classifiche da quella richiesta dal bando>> e ancora << Sulla base di quanto dedotto, ciò comporta che, ferma la necessità che il concorrente, in forma singola o associata, possieda tutti i requisiti richiesti dal bando ai sensi dell’art. 98, sarà possibile associare per cooptazione altre imprese che, pur non avendo i requisiti per partecipare neppure in forma associata ordinaria, siano comunque in possesso di una attestazione SOA.>>

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QUESITO 8)

In riferimento al bando in oggetto, si richiede l’obbligatorietà o meno del possesso della certificazione ISO (Attestazione di Qualità Aziendale) da parte delle imprese costituenti l’A.T.I. e delle ditte impiantistiche che interverranno per le categorie OS28 e OS30.

RISPOSTA 8)

Il bando di gara, all’art. 11.2 a pag. 11 di 40 prevede che: << omississ … relativamente al requisito relativo al possesso della certificazione di qualità aziendale di cui all’art. 40, comma 3, lettera a), del D.Lgs. 163/2006, si applicherà l’art. 63, comma 1 e l’art 92, comma 8 del DPR 207/2010.

Pertanto la certificazione di qualità è un requisito correlato e relativo alle classifiche delle attestazioni SOA utilizzate (o “spese”) dal concorrente per qualificarsi (non necessario per l’utilizzo delle classifiche I e II).

Tipologia

Bando

Contratto

Lavori

Denominazione Amministrazione

Comune di Ravenna

Tipo Amministrazione

7

Comune sede di gara

Comune di Ravenna

Data di pubblicazione bando

04-02-2014 07:00

Data di scadenza bando

11-03-2014 11:30

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