Come si autentica il documento di vendita per il passaggio di proprietà di un veicolo?

Il Decreto Legge Bersani (n. 223 del 04.07.2006 “Misure urgenti in materia di passaggi di proprietà di beni mobili registrati”, convertito con legge del 04.08.06 n. 248) attribuisce con l’art. 7, la competenza di autenticare la firma del venditore sugli atti e le dichiarazioni riferiti alla vendita di autoveicoli, motoveicoli, rimorchi, trattori (tutti beni mobili registrati) ai Comuni oppure agli Sportelli Telematici dell’Automobilista (S.T.A.), attivati presso:

Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.)
Ufficio Motorizzazione
Automobile Club Italiano (A.C.I.)
agenzie o studi di consulenza automobilistica abilitati.
L’autenticazione viene effettuata di norma sul “Modello CDP” (Certificato di proprietà). Per i veicoli più vecchi, per i quali questo modello non è presente, essa viene effettuata sull’atto di vendita, predisposto dal venditore, che verrà spillato al libretto di circolazione.
Allo sportello è necessario presentarsi con

certificato di proprietà
documento valido del dichiarante
fotocopia del documento valido dell’acquirente
codice fiscale dell’acquirente
in caso di procuratore, tutore o di legale rappresentante di ditta e società, deve essere presentato anche l’atto che autorizza alla firma (procura, visura camerale)
marca da bollo da 16,00 €
Occorre comunque sapere che l’autentica della firma presso l’anagrafe non esaurisce il procedimento.

Per il completamento della pratica (trascrizione e pagamento delle relative imposte) l’atto dovrà essere successivamente portato ad uno S.T.A. (Pubblico Registro Automobilistico, oppure Ufficio Motorizzazione, una delegazione degli Automobile Club oppure un’agenzia o studio di consulenza automobilistica).

Rivolgendosi quindi ad uno sportello telematico dell’automobilista si può autenticare la firma ed espletare l’intera pratica del trasferimento di proprietà in un unico momento.

wpChatIcon