E’ prorogabile la fine lavori per la CILA?

No: la legge NON prevede la prorogabilità della CILA (vedi art. 7 co. 6 della L.R. 15/2013 che sancisce il termine di anni 3 per l’ultimazione dei lavori): e ciò perché, a differenza della SCIA e del PdC, la CILA non è considerata formalmente un “titolo edilizio” in senso stretto. Alla scadenza dunque dei 3 anni, qualora i lavori non siano terminati, occorre presentare una nuova CILA, a meno che le opere residue non abbiano la consistenza di una Manutenzione Ordinaria.

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