01 Dicembre 2020

Mozione – Sull’accessibilità universale

Emanuele Panizza – capogruppo Gruppo Misto
Marco Maiolini – consigliere Gruppo Misto
Patrizia Strocchi – consigliera Gruppo PD
Daniele Perini – capogruppo Ama Ravenna
Michele Distaso – capogruppo Sinistra per Ravenna
Mariella Mantovani – capogruppo articolo UNO
Chiara Francesconi – capogruppo PRI
Raoul Minzoni – capogruppo Italia Viva
Alvaro Ancisi – capogruppo Lista per Ravenna

(modificata in corso di seduta Consiglio comunale del 08/06/2021)

  • L’art. 3, comma 2, della Costituzione demanda al legislatore il compito di rimuovere tutti gli ostacoli di ordine economico e sociale che possono ostacolare l’attuarsi in concreto del principio di eguaglianza.  Sulla base di questa specifica previsione costituzionale si inquadra tutta la legislazione ordinaria in tema di disabilità, ivi compreso l’aspetto della mobilità, ed il correlato obbligo per la Pubblica Amministrazione di eliminare le barriere architettoniche;
  • Il 13 dicembre 2006 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha approvato la “Convenzione sui diritti delle persone con disabilità” che rappresenta un importante strumento internazionale vincolante per gli Stati Parti;
  • Scopo della Convenzione è promuovere, proteggere e assicurare il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti e di tutte le libertà da parte delle persone con disabilità. A tal fine, la condizione di disabilità viene ricondotta all’esistenza di barriere di varia natura che possono essere di ostacolo a quanti, portatori di minorazioni fisiche, mentali o sensoriali a lungo termine, hanno il diritto di partecipare in modo pieno ed effettivo alla società senza alcuna discriminazione;
  • La Convenzione non riconosce “nuovi” diritti alle persone con disabilità, ma intende assicurare il pieno godimento, sulla base degli ordinamenti degli Stati di appartenenza, di tutti i diritti riconosciuti, in applicazione dei principi generali di pari opportunità;
  • Con la Legge 3 marzo 2009, n. 18 il Parlamento ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;

Rilevato che

  • La Convenzione dispone che ogni Stato presenti un rapporto che dettaglia:
  • le misure prese per adempiere agli obblighi stabiliti dalla convenzione;
  • i progressi conseguiti al riguardo;

     Allo scopo la legge italiana di ratifica della Convenzione ha contestualmente istituito l’“Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità” che ha, tra gli altri, il compito di promuovere l’attuazione della Convenzione ed elaborare il rapporto dettagliato sulle misure adottate in raccordo con il Comitato Interministeriale dei Diritti Umani (CIDU) (l’Italia ha trasmesso il suo primo Rapporto alle Nazioni Unite per il tramite del CIDU del Ministero degli Esteri nel novembre 2012);

  • Con l’entrata in vigore in Italia della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità il “diritto alla mobilità” garantito dall’art. 16 della Costituzione Italiana, si qualifica ora come “diritto all’accessibilità”. Diritto che è strettamente correlato allo scopo ultimo della Convenzione ovvero il diritto per le persone con disabilità alla vita indipendente ed all’inclusione sociale;

Premesso inoltre che:

  • Per garantire l’accessibilità prevista dalla “Convenzione sui diritti alle persone con disabilità” dell’ONU, il Parlamento Europeo ha approvato il 13 marzo 2019 l’ “Atto Europeo sull’accessibilità” (AEA) che stabilisce dei requisiti comuni di accessibilità a servizi e prodotti a livello Europeo;
  • Grazie all’azione comune europea definita dall’AEA, si punta ad avere provvedimenti omogenei negli stati membri, evitando così la creazione di un quadro frammentato all’interno del mercato europeo (cosa che rende anche più semplice e quindi incentivante per le imprese la vendita di prodotti e servizi accessibili);
  • L’AEA stabilisce dei requisiti comuni di accessibilità per prodotti e servizi tra cui biglietterie automatiche, macchine automatiche per il check-in, sportelli bancomat, computer e sistemi operativi, smartphone, tablet, accesso ai servizi di audio-visivi, agli e-book all’e-commerce, alcuni servizi di trasporto, comunicazioni elettroniche, etc…;
  • Il 7 giugno 2019 l’ “Atto Europeo sull’accessibilità” è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dando il via al periodo di recepimento: gli stati membri hanno a disposizione tre anni per integrare la direttiva nella propria legislazione e sei anni per renderla effettiva;

Rilevato che:

  • Pur costituendo una svolta molto rilevante, l’AEA non include molte aree essenziali tra cui trasporti, elettrodomestici, etc.;
  • Nel recepire l’atto ogni Paese membro ha la possibilità di migliorarlo e coprendo le aree su cui l’accordo non è intervenuto.

Dato atto che

  • in novembre 2018 il Consiglio Comunale ha approvato un ODG, che dopo aver analizzato il nuovo concetto di accessibilità e di barriera architettonica, rilevando la necessità di attivare percorsi di sensibilizzazione della macchina amministrativa rispetto al concetti della Progettazione Universale, presentava in dispositivo l’opportunità di attivare la figura del Disability manager, di tenere conto dei contributi di Associazioni e cittadini, di tendere alla adozione dei concetti di Progettazione universale negli interventi urbanistici e su edifici pubblici.

Premesso ancora che:

  • Il “Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità” del 2013 ha previsto per la prima volta la figura del Disability Manager già ipotizzato dal “Libro bianco su accessibilità e mobilità urbana – Linee guida per gli enti locali” del 2009;
  • I Disability Manager possono essere inseriti in organizzazioni pubbliche o private (Istituzione, Sanità, Azienda) per orientarne la gestione e adattarne l’organizzazione al fine di accogliere e valorizzare le persone con disabilità e gestirne i bisogni;
  • Pur non essendo esattamente delineata da nessuna normativa, la figura del Disability Manager negli enti locali avrebbe il compito di:
  • promuovere i diritti delle persone con disabilità;
  • segnalare tempestivamente ai responsabili degli uffici qualunque cosa possa essere in contrasto con la “Convenzione Internazionale sui Diritti delle Persone con Disabilità”;
  • promuovere presso le singole componenti dell’Amministrazione comunale un’attenzione peculiare alle persone con disabilità;
  • prevedere una segnaletica adeguata per l’accesso alle sedi dei servizi;
  • verificare l’effettiva accessibilità delle strutture comunali;
  • Il Disability Manager nei comuni è attualmente scelto dalle Amministrazioni comunali.

Preso atto che

  • In Italia gli strumenti per monitorare, progettare e pianificare interventi finalizzati alla fruibilità degli edifici per tutti i cittadini sono i “Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche” (PEBA);
  • I PEBA sono degli strumenti urbanistici introdotti nel 1986, con l’articolo 32, comma 21, della legge n. 41, e integrati con l’articolo 24, comma 9, della legge 104 del 1992;
  • Oltre a classificare le barriere architettoniche il PEBA contiene anche
  • le proposte progettuali per l’eliminazione di ciascuna barriera
  • la stima dei costi di ogni intervento
  • la priorità di intervento

     Configurando quindi il PEBA non solo come strumento di monitoraggio ma di pianificazione e coordinamento sugli interventi per l’accessibilità.

  • La L. 41/86 sui PEBA, testualmente prevede: “Per gli edifici pubblici già esistenti non ancora adeguati alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978 n. 384, dovranno essere adottati da parte delle Amministrazioni competenti piani di eliminazione delle barriere architettoniche entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge”

     ed al successivo comma:

     “Per gli interventi di competenza dei comuni e delle province, trascorso il termine previsto dal precedente comma 21, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nominano un commissario per l’adozione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche presso ciascuna amministrazione”;

  • L’art. 24, comma 9 della successiva L. 104/92 ha integrato come segue: “I piani di cui all’articolo 32, comma 21, della legge n. 41 del 1986 sono modificati con integrazioni relative all’accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all’individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all’installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate”;
  • Ogni comune, dal febbraio 1987, deve quindi dotarsi di un PEBA per rilevare, classificare e superare le barriere architettoniche insistenti sul territorio o porzioni di esso pena la nomina di un Commissario ad hoc da parte della Regione;
  • il Comune di Ravenna ha adottato l’1 dicembre 2020 il PEBA ed il PAU con parere favorevole di rappresentanti della FAND

Visti

  • Lo Statuto comunale vigente;
  • Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale vigente;

Impegna il Sindaco e la Giunta

  • A promuovere ulteriori percorsi partecipati per raccogliere segnalazioni di barriere che limitino accessibilità a spazi o servizi, con conseguente aggiornamento degli strumenti adottati dalla amministrazione (PEBA, PAU, ecc.)
  • a tenere conto, compatibilmente con i piani degli investimenti, nella fase di programmazione degli interventi da realizzare, del grado di priorità delle segnalazioni pervenute attraverso la collaborazione di Associazioni e cittadini, come già previsto in modo chiaro nel testo del PEBA.
  • A dotarsi di un Disability Manager e a fornirgli gli adeguati supporti per poter pienamente operare;
  • A sensibilizzare le Aziende partecipate affinché valutino l’adozione della figura del Disability Manager
  • A conformare sempre più ogni servizio, comunicazione, struttura, procedimento e azione amministrativa, alle migliori pratiche dell’accessibilità universale avvalendosi anche del supporto dell’eventuale consulta comunale competente e del Disability Manager;
  • A sollecitare il Governo nazionale affinché con specifici decreti adotti misure a sostegno degli investimenti ai Comuni per l’incremento degli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e l’adozione di una progettualità inclusiva e universale.