24 Febbraio 2021

Question time – Stop alle mascherine a scuola in modalità statica

Emanuele Panizza – capogruppo Gruppo Misto

La nuova sentenza del TAR Lazio pubblicata in data 19 febbraio 2021 accoglie integralmente tutte le doglianze e le censure presentate da una serie di genitori, dal sottoscritto e dall’ Associazione Vaccipiano che hanno chiesto esplicitamente un pronunciamento del giudice amministrativo circa l’illegittimità dei punti del DPCM che prevedevano l’obbligo di indossare la mascherina in condizioni di staticità al banco.

Il DPCM nel frattempo è scaduto ed è stato sostituito da altre disposizioni che però hanno lasciato inalterato l’obbligo, quindi le stesse censure si estendono ai DPCM e DL attualmente in vigore. 

Ci preme evidenziare, inoltre, che il risultato presenta una valenza nazionale e non si applica solo nel Lazio, così come non è limitato ai singoli genitori, che hanno presentato ricorso, ma trattasi di un ricorso spersonalizzato e focalizzato sugli articoli del DPCM impugnato in questione. 

In sostanza il TAR Lazio dichiara l’illegittimità dell’atto, impugnato, nella parte in cui dispone l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso, per bambini di età superiore ai 6 anni. La logica ed inevitabile conseguenza è molto semplice: il nuovo Governo Draghi non potrà non conformarsi alla inequivocabile pronunzia del TAR Lazio, adottando un nuovo provvedimento che tenga conto della dichiarata illegittimità dell’obbligo imposto ai bambini di età superiore ai 6 anni di indossare la mascherina durante l’orario di lezione. 

La sentenza è reperibile sul portale degli atti amministrativi del TAR e viene allegata e notificata alla presente. I dettagli delle motivazioni addotte dal TAR Lazio sono riassumibili dai punti 9 al punto 11.

Poiché la possibilità di riproporre l’obbligo e/o non applicare la suddetta sentenza risulta molto remota, visto che per giungere a questa sentenza è stato fatto da parte dei ricorrenti anche un passaggio in Consiglio di Stato, risulterebbe oltremodo sconveniente, oltre che censurabile un procrastinamento del suddetto obbligo, anche laddove il Ministero dell’Istruzione o il Governo del Paese tardasse a recepire questo importante pronunciamento. 

Non appena pubblicata la sentenza, di cui sopra e per velocizzare tutto l’iter, il presente giudizio nel merito del TAR Lazio è stato inviato e notificato dai nostri avvocati in forma di diffida ad adempiere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il dipartimento della Protezione Civile, al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, al Ministero della Salute ed al Ministero dell’Interno.

SI CHIEDE, QUINDI, AL SINDACO

nel suo ruolo di primo responsabile della tutela della salute fisica e psicologica della cittadinanza ed in special modo delle nuove generazioni, se intenda adoperarsi affinché tutti i dirigenti degli istituti scolastici del Comune di Ravenna vengano informati di tale sentenza, chiedendo che provvedano a farla rispettare nei propri plessi.