Impresa ed edilizia

Qualora la sua costruzione abbia configurato anche una violazione sismica (nel qual caso è dovuta anche l’autorizzazione sismica in sanatoria) può essere presentata una semplice SCIA (e non un PdC) in sanatoria se la sua volumetria (unita a quella di altre eventuali pertinenze presenti nell’area cortilizia) è inferiore al 20% dell’edificio principale. Inoltre deve essere verificata la conformità a tutti i parametri edilizio-urbanistici di riferimento, ovvero indice edificatorio in termini di SA (superficie accessoria), SCO, oltre che distacchi etc…). In caso di assenza di conformità rispetto a tali parametri, PUO’ essere valutata la presentazione di un’istanza/autodenuncia al fine di ottenerne il suo mantenimento tramite applicazione di sanzione pecuniaria, sempre che ne sussistano i presupposti.
Se l’intervento NON ha rilevanza strutturale e sia logicamente conforme, è sufficiente una CILA.

Se le opere sono comunque nella sostanza conformi alle NTC (previa verifica con uno strutturista ed eventuale confronto con gli ingegneri dell’Ufficio Sismica del Comune), occorre presentare un’autorizzazione sismica a sanatoria: istanza da presentare contestualmente al titolo abilitativo in sanatoria, qualora le opere siano conformi anche per norme e strumenti urbanistici; oppure deve essere acquisita preliminarmente e allegata all’autodenuncia SOLO qualora ci siano i presupposti per il mantenimento con sanzione pecuniaria in alternativa al ripristino. In entrambi i casi è ammessa la realizzazione di modeste opere di “conformazione” al fine di rendere l’intervento conforme alle prescrizioni della normativa tecnica sismica.

Al fine di evitare il proliferare di tali strutture, in contrasto con lo spirito della normativa stessa e un principio di tutela dell’ordine urbanistico, si è valutato di ammettere una sola struttura per ogni tipologia di “pergolato” o affine. Ad esempio si ammette un pergolato (o una pergotenda) come definito nelle DTU regionali con il telo permeabile e sempre di modeste dimensioni, e una struttura ad ombreggio come disciplinata nel RUE (art. XI.1.12) con ingombro max di 20 mq, H 3 m e telo impermeabile a copertura (è esclusa ogni tipologia di copertura rigida). L’eventuale rispetto del codice civile attiene solo agli aspetti prettamente privatistici.

In nessun caso è ammessa la installazione di VEPA su terrazzi e tanto meno su pergolati, pergotende o strutture ad ombreggio in senso lato in quanto queste ultime, per loro natura e definizione, al fine di restare strutture ascrivibili all’ambito dell’Attività Edilizia Libera, NON possono essere in alcuno modo tamponate.

Va acquisita in tutti i casi di vincolo paesaggistico (parte III del D.Lgs. 42/04) sopravvenuto, qualora si debba ottenere una sanatoria (ovvero accertamento di conformità edilizia e urbanistica di cui all’art.17 e 17 bis della L.R. 23/2004) come espressamente previsto dall’art. 17 co. 4Bis) e chiarito anche da circolari ministeriali, al fine di dare a tutto tondo una “patente” di piena conformità dell’intervento eseguito anche sotto il profilo dei valori attualmente tutelati dal Legislatore e insiti nella natura stessa del vincolo apposto.
In base ad un recentissimo parere regionale di inizio 2023, tale autorizzazione “ex post” (sempre con riferimento a interventi non riconducibili all’Allegato A del DPR 31/2017) va altresì acquisita anche al fine del riconoscimento della sussistenza – e quindi ammissibilità – delle fattispecie di tolleranze costruttive previste dall’art.19 bis commi 1 bis e 1ter della L.R. 23/2004. Qualora la stessa non sia ottenuta, le difformità di cui trattasi saranno assoggettate a sanzione pecuniaria ordinaria.

(di cui alla previgente legge 1089/39 (ora parte ii del d.lgs. 42/04)
NON è ammessa in nessun caso, anche qualora per norma edilizia ne sussistessero i presupposti. Trattandosi di una tipologia di vincolo e di materia di esclusiva competenza statale (Soprintendenza), NON trova applicazione la specifica disposizione di legge regionale sulle tolleranze. E ciò anche qualora le opere difformi siano antecedenti all’imposizione del vincolo con Decreto Ministeriale.

Ai sensi di quanto previsto dalla Legge (vedi artt. 65 e 73 del DPR 380/01) in caso di ritardo superiore ai 60 gg rispetto alla ultimazione delle opere strutturali, si incorre in una violazione penale e pertanto gli Uffici che accertano tale mancato o tardivo adempimento, a carico del D.L. delle strutture, dovranno inviare la segnalazione agli Organismi preposti.

Se quel fabbricato ha avuto un’agibilità con sopralluogo si può invocare l’applicazione della specifica fattispecie di tolleranza costruttiva prevista ora dall’art. 19 bis comma 1 ter della L.R. 23/04, sempre che le difformità non riguardino un immobile soggetto a vincolo paesaggistico già vigente al momento della costruzione.
Qualora non ci sia un’agibilità con sopralluogo o comunque la presenza di un timbro di regolare esecuzione sulla pratica originaria, si dovrà procedere con una sanatoria ordinaria (art. 17 L.R. 23/04 o 17 bis qualora si tratti di titoli antecedenti la Legge 10/77) oppure, qualora la stessa non sia fattibile, si può presentare una istanza/autodenuncia ai sensi dell’art. 34 co. 2 del DPR 380/01, al fine di ottenere la regolarizzazione delle difformità mediante applicazione di una sanzione pecuniaria, sempre che sussistano i presupposti per tale procedura.

A termini di legge e in base alla vigente Delibera comunale sul contributo di costruzione (punto 6.2), lo stesso deve essere corrisposto all’atto del deposito della SCIA stessa, qualora non sia indicato un inizio lavori differito. In caso di inottemperanza a quanto sopra, saranno richieste le maggiorazioni di legge ai sensi dell’art. 20 L.R. 23/04.

Se la “ristrutturazione” del bagno riguarda semplicemente la sostituzione dei sanitari, rivestimenti, nuova tinteggiatura e sostituzione delle parti degli impianti idraulici ed elettrici coinvolti dalle opere, l’intervento configura una semplice manutenzione ordinaria e quindi è attività edilizia libera.
Qualora invece debbano essere modificate anche le tramezzature o le bucature delle finestre che interessano il bagno, occorre verificare puntualmente la consistenza delle opere stesse al fine di stabilire se è sufficiente una CILA o se necessita invece una SCIA, e ciò sia al fine di valutare la modifica prospettica ma anche un’eventuale interferenza strutturale tale da richiedere anche il deposito sismico.