Cittadini dell’UE: attestazione di regolarità di soggiorno e di soggiorno permanente

Denominazione procedimento

Cittadini dell’UE: attestazione di regolarità di soggiorno e di soggiorno permanente

Descrizione del procedimento

Attestato di regolarità di soggiorno

L'attestazione di iscrizione anagrafica di cittadini dell'Unione Europea viene rilasciata, a richiesta dell'interessato, al momento della conclusione del procedimento di iscrizione anagrafica o in un momento successivo, purché sussistano i requisiti di regolarità del soggiorno.

Attestato di soggiorno permanente

Il cittadino dell'UE, dopo almeno 5 anni consecutivi di soggiorno legale in Italia, acquisisce automaticamente il diritto al soggiorno permanente. Puoi quindi chiedere un documento di soggiorno permanente che conferma il diritto a soggiornare in modo permanente in Italia, senza particolari condizioni. Non è obbligatorio, ma può rivelarsi un utile strumento per l'adempimento di formalità amministrative o nei rapporti con le autorità competenti. Ciò significa che queste ultime non possono più chiederti di dimostrare che hai un lavoro, che disponi di risorse sufficienti, di un'assicurazione sanitaria, ecc.

Direttiva Unione Europea 2004/38/CE; D. Lgs n. 30 del 6 febbraio 2007 - Corte di Giustizia Europea, sentenza del 21 dicembre 2011 prot. C-424/10 e c-425/10; L. 24 dicembre 1954 n.1228; d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223; Circolari del Ministero dell'Interno n.19/2007, n.39/2007, n.45/2007, n.18/2009

Ufficio del procedimento

  • Area Servizi Alla Cittadinanza E Alla Persona
  • Servizio Sportello Per I Cittadini E Servizi Delegati Dallo Stato
  • U.o. Sportello Polifunzionale
  • Nucleo Front E Back Office
  • Ufficio Front Office Anagrafe
Indirizzo
Viale Enrico Berlinguer 30, 48124 - Ravenna (RA)

Requisiti del soggetto che presenta la domanda

Per l’attestato di regolarità

Cittadini dell’Unione Europea o aventi cittadinanza di uno dei seguenti Stati: Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Svizzera.
Per ottenere l’attestato tali cittadini devono dimostrare di possedere i requisiti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 6/2/2007 n. 30 ed in particolare di essere in una delle seguenti condizioni:
a) è lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
b) dispone per sé stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno, e di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
c) è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per sé stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno, da attestare attraverso una dichiarazione o con altra idonea documentazione, e di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
d) è familiare, come definito dall’articolo 2, che accompagna o raggiunge un cittadino dell’Unione che ha diritto di soggiornare ai sensi delle lettere a), b) o c).

Per l’attestato di soggiorno permanente

Cittadini dell’Unione Europea o aventi cittadinanza di uno dei seguenti Stati: Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Svizzera in possesso dei seguenti requisiti:
a) ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale;
b) è familiare di cittadino comunitario avente i requisiti prima elencati per sé e per il richiedente, anch’esso legalmente soggiornante per cinque anni in via continuativa;
c) figlio minore di anni 18 di almeno un genitore che abbia maturato il diritto di soggiorno permanente.
Per soggiorno legale e continuativo si intende un periodo ininterrotto di 5 anni durante il quale sono state mantenute le condizioni di cui all’art. 7 del D.Lgs. 6/2/2007 n. 30.

La continuità del soggiorno non è pregiudicato da assenze che non superino complessivamente sei mesi l’anno, nonché da assenze di durata superiore per l’assolvimento di obblighi militari ovvero da assenze fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un Paese terzo.

Modalità di presentazione della domanda e richiesta di informazioni

Solo allo sportello di viale Berlinguer 30, previo appuntamento telefonando al numero 0544/482482.

Per informazioni: email anagrafe@comune.ravenna.it – demografici.comune.ravenna@legalmail.it – tel. 0544 482482

 

Documentazione da allegare alla domanda

  • Documento d’identità in corso di validità
  • Tessera sanitaria

Per l’attestato di regolarità: se la richiesta di attestazione avviene contemporaneamente alla richiesta di iscrizione dall’estero o per ricomparsa, non serve altra documentazione se non quella già presentata; nel caso in cui la richiesta sia successiva all’iscrizione, serve presentare contratto di lavoro o dichiarazione sul possesso delle risorse economiche e assicurazione sanitaria.

Per l’attestato permanente: documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione per 5 anni continuativi (non necessariamente gli ultimi 5). Per esempio: estratto contributivo INPS o modello unico o certificazione dell’iscrizione al servizio sanitario nazionale che coprano 5 anni ininterrotti.

 

Costi e modalità di pagamento

N. 2 marche  da bollo da € 16.00, una per l’istanza e l’altra per l’attestazione.
Esenzione della marca da bollo sull’istanza presentata per il/la  minore nato/a a Ravenna.

Tempi di conclusione

Rilascio immediato allo sportello.

Accoglimento dell’istanza scritta: 2 gg dall’arrivo della richiesta, 30 gg per il rilascio dell’attestazione.

Servizio on-line

Non rientra nella tipologia

Responsabile del procedimento

Astolfi Silvia tel. 0544/482303 – email silviaastolfi@comune.ravenna.it

Carboni Laura tel. 0544/485517 – email lauracarboni@comune.ravenna.it

Dall’Ara Deborah tel. 0544/485518 – email ddallara@comune.ravenna.it

Fiammenghi Claudia tel. 0544/482440 – email claudiafiammenghi@comune.ravenna.it

Iacarelli Rossella tel. 0544/485546 – email rossellaiacarelli@comune.ravenna.it

Luccitelli Giacomo tel. 0544/485548 – email giacomoluccitelli@comune.ravenna.it

Mingarelli Rosa tel. 0544/482737 – email rmingarelli@comune.ravenna.it

Scheda Lorenzo tel. 0544/482033 – email lorenzoscheda@comune.ravenna.it

Vacchi Katia tel. 0544/482272 – email katiavacchi@comune.ravenna.it

Valgimigli Roberto tel. 0544/482786 – email robertovalgimigli@comune.ravenna.it

U.O. Responsabile dell'Istruttoria

U.o. Sportello Polifunzionale

Ufficio competente all’adozione del provvedimento finale

-

Provvedimento sostituito da dichiarazione dell'interessato o silenzio assenso

Non rientra nella tipologia

Tipologia di atto

Attestato

Strumenti di tutela amministrativa e/o giurisdizionale

Ricorso al titolare del potere sostitutivo e/o Difensore Civico

Soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia

Stefano Savini tel. 0544/482374/482380 stefanosavini@comune.ravenna.it

Uffici/Servizi/Enti esterni coinvolti nel procedimento

Inps

Ausl

Tempi medi di conclusione del procedimento

Rilascio immediato allo sportello oppure 30 gg.

Data di aggiornamento

13-12-2023

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