Denominazione procedimento
Dichiarazione di nascita
Descrizione del procedimento
“La registrazione dell’evento nascita costituisce un diritto della persona, riconosciuto dal nostro ordinamento: fino a quando non esiste l’atto di nascita, non esistono per la persona, che pure è nata, i diritti civili che la collegano con l’ordinamento giuridico (diritto al nome, all’identità personale), pur sussistendo i diritti fondamentali della persona, come quello alla vita, alla salute, alla dignità”. Massimario 2012
Quando avviene una nascita è obbligatorio fare la dichiarazione di nascita per l'iscrizione del nuovo nato nel registro comunale dello stato civile.
Dove?
La dichiarazione di nascita può essere fatta, alternativamente presso:
- l'ospedale o la casa di cura dove è avvenuta la nascita ed è ricevuta dal direttore sanitario o da persona da lui delegata;
- il Comune nel cui territorio è avvenuta la nascita;
- il Comune di residenza dei genitori, se diverso da quello di nascita;
- il Comune di residenza della madre, se diverso da quello di nascita, quando i genitori hanno residenze differenti, salvo diverso accordo fra loro.
Per il caso di dichiarazione ricevuta presso un ospedale o casa di cura, il direttore sanitario ha l'obbligo di trasmettere la dichiarazione, entro dieci giorni dalla sua ricezione, all'ufficiale di stato civile del Comune di residenza dei genitori del nuovo nato o, nel caso che questi abbiano residenze diverse, del Comune di residenza della madre, salvo diversa volontà espressa dei genitori (è possibile anche l'invio al Comune sede del centro ospedaliero dove è avvenuta la nascita o al Comune di residenza del solo padre). Il neonato verrà iscritto in anagrafe insieme alla madre se residente (art 7 DPR 223/89), oppure insieme al padre se la madre non è residente.
Quando?
La dichiarazione di nascita può essere effettuata:
- entro 3 giorni al Direttore sanitario della struttura dove è avvenuta la nascita
oppure
- entro 10 giorni all’Ufficio di Stato Civile del Comune di nascita o di residenza di uno dei genitori.
Nel caso in cui siano trascorsi i 10 giorni è possibile, senza limiti di tempo, presentare una dichiarazione di nascita tardiva in cui verranno specificate le ragioni del ritardo. L'ufficiale di stato civile ha il dovere di informarne il Procuratore della Repubblica.
Chi?
In entrambi i casi la dichiarazione è resa, ai sensi dell'art. 30 c 1 DPR 396/2000 :
- da uno solo dei genitori, o procuratore speciale, se coniugati;
- un medico, ostetrica o qualsiasi persona che abbia assistito al parto;
- personalmente da entrambi i genitori se non coniugati. Il genitore “impossibilitato a riconoscere il figlio” può farsi rappresentare da un procuratore. La procura dovrà essere redatta per atto pubblico (notarile).
Deve essere sempre rispettata l'eventuale volontà della madre di non essere nominata. Nel caso in cui anche il padre non intendesse essere nominato se la madre vuole restare nell’anonimato la dichiarazione di nascita è fatta dal medico o dall’ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto entro 10 giorni di fronte all'ufficiale di stato civile. L’ufficiale di stato civile attribuisce al neonato un nome e un cognome, procede alla formazione dell’atto di nascita e alla segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni per la sua dichiarazione di adottabilità ai sensi della legge 184/83.
Riconoscimento pre-natale rivolto ai genitori non coniugati
In genitori non coniugati possono effettuare, prima della nascita, una dichiarazione di riconoscimento "pre-natale". In questo modo, successivamente al parto, la dichiarazione di nascita potrà essere effettuata singolarmente dal padre o dalla madre e in ogni caso il bambino risulterà figlio dei genitori che hanno effettuato il riconoscimento prenatale. Tale tipo di riconoscimento può essere fatto o contestualmente dai genitori oppure prima dalla madre e dopo dal padre. Nel caso in cui il padre riconosca il nascituro dopo la madre, quest’ultima deve dare il proprio consenso.
Documenti da presentare se si rende la dichiarazione all’ufficio di Stato civile
- documento di identità del genitore o di chi presenta la dichiarazione;
- documento di identità di entrambi i genitori se non coniugati;
- attestatazione di nascita oppure certificato di avvenuto parto oppure dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art 47 DPR 445/2000;
- se è stato redatto atto di riconoscimento prenatale, anche la copia autentica rilasciata dall'ufficiale di stato civile.
Bambino nato-morto
Solo dopo le 28 settimane di gestazione si può parlare di bambino nato-morto la cui nascita deve essere dichiarata all’ufficiale di stato civile. Questa può essere resa dai soggetti indicati dall’art. 30 c 1 DPR 396/2000 ed esclusivamente all'ufficiale dello stato civile del Comune dove è avvenuta la nascita.
Bambino nato vivo e morto prima che sia resa la dichiarazione
Questa deve essere resa esclusivamente di fronte all'ufficiale di stato civile del Comune di nascita. L’ufficiale di stato civile dovrà formare l’atto di nascita e, a seguire, quello di morte e dovrà rilasciare il permesso di seppellimento.
Scelta del cognome e nome
Il nome dei nuovi nati ne deve rispettare il sesso, non può essere ridicolo o vergognoso, non deve essere lo stesso del padre, fratelli o sorelle in vita. Può essere composto al massimo da tre elementi eventualmente separati dalla virgola. Ciò che viene dopo la virgola non è certificabile.
A seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 131 del 2022 se i genitori, cittadini italiani, sono concordi possono attribuire il cognome solo paterno, solo materno o entrambi scegliendone l'ordine.
Per i cittadini stranieri la scelta del nome e cognome del nuovo nato è regolata dalla normativa vigente nel paese d'origine. I genitori sotto la propria responsabilità ne dichiarano la conformità.
Normativa di riferimento: D.P.R 396/2000; Art.321 C.C e successivi; Sentenza Corte Costituzionale n. 131/2022;
Ufficio del procedimento
- Area Servizi Alla Cittadinanza E Alla Persona
- Servizio Sportello Per I Cittadini E Servizi Delegati Dallo Stato
- Unità Organizzativa Sportello Polifunzionale
- Ufficio Di Stato Civile
Indirizzo
Viale Enrico Berlinguer 30, 48124 - Ravenna (RA)Requisiti del soggetto che presenta la domanda
Ai sendi dell’art 250 del codice civile “il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all’interesse del figlio”
Modalità di presentazione della domanda e richiesta di informazioni
Ufficio di Stato Civile Viale Enrico Berlinguer, 30 – 48124 – Ravenna dal lunedì al venerdì ore 8.00/13.00; sabato ore 8.30/12.30
mail: statocivile@comune.ravenna.it
Telefoni: 0544/482273 – 0544/482229
Documentazione da allegare alla domanda
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- documento di identità del genitore o di chi presenta la dichiarazione;
- documento di identità di entrambi i genitori se non coniugati;
- attestatazione di nascita oppure certificato di avvenuto parto oppure dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art 47 DPR 445/2000;
- se è stato redatto atto di riconoscimento prenatale, anche la copia autentica rilasciata dall’ufficiale di stato civile.
Costi e modalità di pagamento
Non ci sono costi a carico del cittadino
Tempi di conclusione
All’atto della richiesta.
Servizio on-line
Non rientra nella tipologia