Richiesta di accesso ai documenti amministrativi

Denominazione procedimento

Richiesta di accesso ai documenti amministrativi

Descrizione del procedimento

Il Comune di Ravenna garantisce a tutti i cittadini l’esercizio del diritto di accesso, cioè il diritto di esaminare ed avere copia dei documenti amministrativi dalla stessa creati o detenuti, allo scopo di favorire la partecipazione e di assicurare la trasparenza e l’imparzialità dell’azione amministrativa.
In questa pagina si possono trovare sull’argomento tutte le informazioni, la modulistica e i riferimenti normativi necessari.
Lo Sportello Unico Polifunzionale è in ogni caso a disposizione per ulteriori chiarimenti o indicazioni.

Quali documenti si possono esaminare ed avere in copia?
Tutti i documenti amministrativi del Comune sono accessibili, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge e fatte salve le esigenze di riservatezza di altri soggetti citati nei documenti richiesti.

Chi decide sulla domanda di accesso e quale può essere l’esito della decisione?

Sulla domanda deciderà il dirigente o il responsabile della struttura competente a produrre o detenere la documentazione richiesta nella domanda. La domanda di accesso può avere 4 diversi tipi di esito, che devono essere sempre comunicati per iscritto al richiedente:

  • Accoglimento: la domanda viene ritenuta completa e fondata su un interesse tutelato dall’ordinamento e collegato ai documenti di cui si chiede visione o copia; pertanto, tutta la documentazione viene messa a disposizione del richiedente.

  • Limitazione: la domanda viene ritenuta completa e fondata, tuttavia, per esigenze di riservatezza o per altre ragioni previste dalla legge, può essere messa a disposizione del richiedente solo una parte della documentazione.

  • Differimento: la domanda viene ritenuta completa e fondata, tuttavia non può essere accolta immediatamente, ma solo in un secondo momento, indicato dall’Amministrazione.

  • Rifiuto: la domanda non può essere accolta.

La limitazione, il differimento e il rifiuto devono essere motivati e sono ammessi solo in alcuni casi, stabiliti dall’art. 24 della Legge n. 241/1990.

Cosa fare se la domanda d’accesso viene respinta, limitata o differita?

È possibile presentare ricorso al Difensore Civico per il riesame della domanda. Il Difensore Civico si pronuncia entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso; scaduti i 30 giorni il ricorso si intende respinto. Se il Difensore Civico ritiene illegittima la decisione dell’ufficio, ne informa il richiedente e lo comunica all’Amministrazione. Se entro 30 giorni l’Amministrazione non modifica la propria decisione, l’accesso viene comunque consentito.

Ufficio del procedimento

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Requisiti del soggetto che presenta la domanda

Il diritto di accesso formale può essere esercitato da tutti i soggetti (cittadini, associazioni, imprese.....) che dimostrino di avere un interesse diretto, concreto e attuale tutelato dall’ordinamento e collegato ai documenti di cui si chiede visione o copia (non sono ammesse, ad esempio, richieste di visione per mera curiosità o generiche).La presa visione e il rilascio di copia è subordinato al rimborso dei costi sostenuti dall’Amministrazione (consulta la deliberazione con tutti gli importi scaricabile dal sito). Le modalità per il pagamento degli eventuali costi sono specificate nel provvedimento di accoglimento della richiesta.

Modalità di presentazione della domanda e richiesta di informazioni

Si può presentare seguendo una delle modalità sottoindicate: - di persona, presso uno dei seguenti uffici, dove è reperibile l’apposito modulo, scaricabile da questa pagina (nella sezione “Allegati”): - Sportello Unico Polifunzionale – Viale Berlinguer 68 – tel. 0544.482482 fax 0544.482140 (aperto dal lunedì al venerdì 8.00-13.00 e martedì e giovedì 14.30-16.30 – sabato dalle 8.30 alle 12.30) - Ufficio Protocollo – Piazza del Popolo n. 1 – tel. 0544.482247/485104 - fax 0544.482390 (aperto dal lunedì al venerdì 9-12.30 e giovedì 15-17) - presso l’ufficio che ha prodotto o detiene il documento - posta elettronica - inviando il modulo compilato, scaricabile da questa pagina, alla casella di posta elettronica certificata del Comune comune.ravenna@legalmail.it; in tal caso è necessario che la domanda (preferibilmente in formato .pdf) sia firmata digitalmente e che siano allegate le scansioni di eventuali deleghe di rappresentanza e di un documento di riconoscimento in corso di validità del delegante (anch’essi preferibilmente in formato .pdf); - inviando il modulo compilato, scaricabile da questa pagina, alla casella di posta elettronica certificata del Comune comune.ravenna@legalmail.it dall’indirizzo PostaCertificat@ CEC – PAC (es: nome.cognome@postacertificata.gov.it) di cui sia titolare il soggetto che presenta l’istanza di accesso. Tale casella di posta certificata CEC – PAC è assegnata a titolo gratuito dal “Dipartimento per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e per l’innovazione tecnologica” (DPCM 6 maggio 2009) a tutti i cittadini italiani maggiorenni che ne facciano richiesta, ed è un servizio di comunicazione elettronica tra Cittadino e Pubblica Amministrazione (per maggiori informazioni, consulta il sito www.postacertificata.gov.it). In tale caso è necessario allegare il modulo compilato (preferibilmente in formato .pdf) - posta ordinaria, inviando il modulo compilato, scaricabile da questa pagina, ad uno degli indirizzi di cui sopra, allegando la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente e di eventuali deleghe di rappresentanza. - fax, inviando il modulo compilato, scaricabile da questa pagina, al fax dell’ufficio Archivio Generale ) 0544/482390; in tal caso, è necessario allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente e di eventuali deleghe di rappresentanza. Nel caso si presenti la domanda di accesso per conto di terzi o in qualità di legale rappresentante, si precisa che le eventuali deleghe di rappresentanza possono essere prodotte anche attraverso una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Documentazione da allegare alla domanda

Nella domanda è necessario indicare tutti i dati del richiedente, come specificato nell’apposito modulo. Inoltre bisogna indicare i documenti a cui si desidera accedere, in modo che siano chiaramente identificabili (ad esempio, se lo si conosce, il numero di protocollo, o la data e gli estremi di approvazione degli atti). La P.A. non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.La richiesta di accesso deve essere sempre motivata.Occorre infine indicare la propria casella di posta elettronica se si intende ricevere via e-mail i documenti richiesti ed ogni ulteriore comunicazione dell’amministrazione.

Costi e modalità di pagamento

Vedi tabella allegata

Tempi di conclusione

L’Amministrazione decide dopo trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, attestata dal protocollo dell’Ente. Decorso inutilmente tale termine la richiesta deve considerarsi respinta.

Servizio on-line

Non rientra nella tipologia

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento per il quale si richiede l'accesso

U.O. Responsabile dell'Istruttoria

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Ufficio competente all’adozione del provvedimento finale

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Tipologia di atto

Non rientra nella tipologia

Strumenti di tutela amministrativa e/o giurisdizionale

Non rientra nella tipologia

Soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia

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Uffici/Servizi/Enti esterni coinvolti nel procedimento

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Tempi medi di conclusione del procedimento

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Data di aggiornamento

24-11-2020

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