01 Marzo 2020

Emanato il decreto della Presidenza del consiglio dei ministri che indica le nuove misure per il contenimento della diffusione del Coronavirus

La Presidenza del consiglio dei ministri ha appena emanato il decreto che indica le nuove misure per il contenimento della diffusione del Coronavirus, valide da domani, lunedì 2 marzo, a domenica 8.

In Emilia Romagna torna consentita, seppur con opportune misure organizzative, l’apertura di musei e siti culturali. Abbiamo già convocato per domani mattina una riunione operativa con tutte le istituzioni culturali pubbliche e private della Provincia di Ravenna per condividere i provvedimenti da adottare nei musei, monumenti, siti culturali e biblioteche del nostro territorio. L’obiettivo è riaprire già martedì, ovviamente ove sia possibile nel pieno rispetto delle normative. Come annunciato, anche per la prossima settimana sarà invece prevista la sospensione dell’attività didattica negli asili nido e in tutte le scuole di ogni ordine e grado, nelle Università e negli Istituti di alta formazione artistica e musicale.

Confermata la chiusura per cinema e teatri.

Il decreto prevede anche alcune limitazioni per pubblici esercizi e esercizi commerciali; siamo già al lavoro per dare piena informazione a tutte le imprese.

Il provvedimento è stato assunto sentito il Comitato Tecnico Scientifico (Cts) nazionale, le cui indicazioni seguono l’evolversi della situazione epidemiologica. E, considerate le dimensioni sovranazionali del fenomeno e l’interessamento di più ambiti sul territorio nazionale, l’obiettivo è quello di garantire uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea. Con l’ausilio costante della comunità scientifica: oltre all’Istituto superiore di sanità, il Cts è stato potenziato con il coinvolgimento delle Società scientifiche coinvolte per materia sul Coronavirus.

Il decreto è stato adottato sentite le Regioni. Contiene norme che valgono per i soli Comuni delle Zone rosse, altre per tutte le tre le regioni del Nord Italia maggiormente colpite dalla diffusione del virus (Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna a cui si aggiungono le province di Pesaro-Urbino e Savona) e altre ancora per l’intero territorio nazionale. Alcune si applicano per la sola provincia di Piacenza – in analogia con la Lombardia – dove si concentra la grande maggioranza dei casi positivi in Emilia-Romagna, a causa della contiguità con l’area del Lodigiano, il focolaio più attivo nel Paese.

LE MISURE VALIDE PER L’EMILIA-ROMAGNA

Rispetto alla previgente ordinanza del ministro della Salute d’intesa col presidente della Regione, il decreto contiene conferme e novità, è auto applicativo e non richiederà ulteriori provvedimenti da parte di Regione ed Enti Locali. Nel merito, si conferma la sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose. In questo senso il decreto replica sostanzialmente i contenuti della precedente ordinanza Speranza-Bonaccini.

L’apertura dei luoghi di culto trova ora una disciplina più specifica rispetto alla settimana che si conclude, essendo prevista ma condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

Prevista invece, come novità del decreto rispetto all’ordinanza, l’apertura al pubblico dei musei, delle biblioteche e degli archivi, delle aree e dei parchi archeologici, i complessi monumentali (e cioè i luoghi della cultura ricompresi all’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42). Aperture, però, a condizione che vengano assicurate modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

Confermata anche la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani. Sono esclusi i corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Da rilevare che, rispetto all’ordinanza vigente fino ad oggi, il decreto parla ora di sospensione e non più di chiusura. Il personale, compreso quello docente, farà riferimento per indicazioni al proprio datore di lavoro.

E’ permesso lo svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Le attività commerciali diverse da quelle appena menzionate, possono aprire adottando misure organizzative tali da consentire un accesso con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori. Tali precisazioni e limitazioni non erano previste nella precedente ordinanza e sono state inserite su indicazione del Comitato Tecnico Scientifico.

Sempre in Emilia-Romagna, sono sospesi eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento di tali eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse. Questa misura replica nella sostanza quella già prevista la settimana scorsa, a cui ora se ne aggiunge un’altra: ai tifosi residenti in nella nostra regione, Lombardia e Veneto e delle province di Pesaro-Urbino e Savona è vietata la trasferta, ovvero la partecipazione ad eventi e competizioni sportive che si svolgono nelle restanti regioni e province.

E’ consentito lo svolgimento delle attività nei comprensori sciistici a condizione che il gestore provveda alla limitazione dell’accesso agli impianti di trasporto chiusi assicurando la presenza di un massimo di persone pari ad un terzo della capienza (funicolari, funivie, cabinovie, ecc.). Anche questa previsione è stata inserita dal decreto rispetto al previgente testo.

Ancora: vengono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui venga effettuata la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curriculari e/o in maniera telematica. Sono esclusi i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, e di quelli per il personale della Protezione civile. Tali deroghe sono state inserite su richiesta degli Atenei e delle Regioni.

Altre misure. Limitazione dell’accesso dei visitatori alle aree di degenza, da parte delle direzioni sanitarie ospedaliere.

Rigorosa limitazione dell’accesso dei visitatori agli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti.

Vengono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale.

Inoltre, nello svolgimento di incontri o riunioni vanno privilegiate le modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19.

In allegato il testo del decreto.