Propaganda elettorale

La propaganda politica è soggetta a regolamentazione al fine di assicurare che il confronto tra le forze politiche si svolga nel pieno rispetto della par condicio, in un clima di serena dialettica democratica.

Le norme principali che regolano la propaganda elettorale per le elezioni politiche, amministrative, europee e referendum sono le seguenti:

  • Legge 4 aprile 1956, n. 212 “Norme per la disciplina della propaganda elettorale”
  • legge 22 febbraio 2000, n. 28 “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e per la comunicazione politica”.

Inizio della propaganda elettorale, riunioni elettorali e divieto di alcune forme di propaganda:

dal 30° giorno precedente a quello della votazione, e quindi da venerdì 3 settembre 2021 inizia la campagna elettorale e a partire da tale giorno, ai sensi dell’articolo 6 della legge 212/1956, sono vietati:

  • Il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
  • ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico,  escluse le insegne delle sedi dei partiti;
  • ogni forma di propaganda luminosa mobile

Dal medesimo giorno, ai sensi art. 7, comma 1, della legge 24/4/1975, n. 130, possono tenersi riunioni elettorali senza l’obbligo di preavviso al Questore.

Propaganda fonica su mezzi mobili

Da venerdì 3 settembre 2021, l’uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all’articolo 7, comma 1, della legge 130/1975.

Inoltre, ai sensi dell’articolo. 59, comma 4, del Dpr 495/1992, (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), come modificato dall’articolo 49 del Dpr 610/1996, la propaganda elettorale mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

Uso di locali comunali in occasione di consultazioni elettorali

In occasione delle consultazioni elettorali, a decorrere dal giorno di indizione dei relativi comizi, ai sensi dell’articolo 19, comma 1, della legge 515/1993, i comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e movimenti politici presenti nella competizione elettorale, in misura uguale tra loro, i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

Agevolazioni fiscali in occasione di consultazioni elettorali

Nei novanta giorni precedenti il referendum, ai sensi dell’art. 18 della citata legge n. 515/1993, per il materiale tipografico, per l’acquisto di spazi d’affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l’affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai candidati o dai rispettivi partiti o movimenti politici, si applica l’Iva del 4 per cento.

Inizio del divieto di propaganda

Da sabato 2 ottobre a lunedì 4 ottobre 2021, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti

Inoltre, nei giorni della votazione, è vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di 200 metri dall’ingresso delle sezioni elettorali.

E’ consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico e regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.