Voto degli elettori affetti da infermità fisica

Gli elettori impossibilitati ad esprimere personalmente il voto per grave infermità, possono esercitare il diritto di voto con l’aiuto di un elettore volontariamente scelto‚ iscritto nelle liste elettorali in un qualsiasi Comune della Repubblica e munito della propria tessera elettorale e di un documento di riconoscimento.

Nessuno può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore fisicamente impedito.

Se l’impedimento è a carattere permanente, la legge 5 febbraio 2003 n.17 prevede, su richiesta dell’interessato corredata della relativa documentazione, l’apposizione di uno specifico simbolo (AVD) sulla propria tessera elettorale. In tal caso l’elettore sarà sempre ammesso al voto con l’aiuto di un accompagnatore senza avere più l’obbligo di munirsi dell’apposita certificazione medica.

Quando non vi sia l’apposizione del predetto simbolo, oppure l’impedimento non sia evidente, esso potrà essere dimostrato con un certificato medico rilasciato dal funzionario medico designato dalla AUSL