Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT)

Le DAT (disposizioni anticipate di trattamento) sono state istituite con la Legge 219/2017 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, entrata in vigore il 31 gennaio 2018, con la finalità di promuovere la piena dignità e il rispetto delle persone, anche nella fase terminale della vita umana.
Che cosa sono le DATSono delle disposizioni che la persona, in previsione della eventuale futura incapacità di manifestare la propria volontà, può esprimere solo in merito alla accettazione o al rifiuto di determinati:

  • accertamenti diagnostici;
  • scelte terapeutiche;
  • singoli trattamenti sanitari.

Possono fare le DAT tutte le persone che siano:

  • maggiorenni;
  • capaci di intendere e di volere.

In che forma si possono manifestare le DAT

La legge 219/2017 dispone che le DAT possono essere redatte:

  • per atto pubblico;
  • per scrittura privata autenticata (dal Notaio o dal Cancelliere del Tribunale);
  • per scrittura privata semplice consegnata personalmente all’Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza del disponente.

Il cittadino deve redigere le Disposizioni anticipata di trattamento (DAT) e sottoscriverle, allegando un documento di identità. Non è possibile delegare il deposito delle DAT. Le DAT possono essere successivamente modificate o revocate.

La Legge 219/2017 prevede che il disponente possa nominare un fiduciario, che sia maggiorenne e capaci di intendere e di volere. In tal caso è necessario che, la DAT, sia firmata anche dal fiduciario (a titolo di accettazione del ruolo) con allegato la fotocopia del documento d’identità, o altro documento di riconoscimento, in corso di validità. Il fiduciario è chiamato a rappresentare l’interessato nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. Il fiduciario deve accettare per iscritto la propria nomina. Nel caso in cui le DAT non contengano l’indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente. In caso di necessità il giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno.

Tutte le DAT consegnate presso i notai, i Comuni, le strutture sanitarie competenti e i Consolati italiani all’estero, previo consenso, sono trasmesse e inserite nella Banca dati nazionale delle DAT istituita presso il Ministero della Salute dalla legge di bilancio 2018. La Banca dati DAT, regolamentata dal DM 10 dicembre 2019, è stata attivata a partire dal 1 febbraio 2020. Il disponente può anche esprimere il consenso per ricevere una notifica via e-mail dell’avvenuta registrazione delle proprie DAT nella Banca dati nazionale.

L’accesso alla Banca dati delle DAT è garantita al medico che ha in cura il paziente (in situazioni di incapacità di autodeterminarsi), al disponente, all’eventuale fiduciario.

La Legge 2019/2017 prevede che nel caso in cui le condizioni fisiche non consentano di rendere la dichiarazione scritta, le DAT possono essere rese mediante videoregistrazione o con dispositivi che consentano alla persona di comunicare. In questo caso dovrà essere consegnata una busta contenente, ad esempio, una chiavetta USB. Il video dovrà rispettare i requisiti tecnici indicati dal Ministero della Salute al seguente link:

https://www.salute.gov.it/portale/dat/dettaglioContenutiDat.jsp?lingua=italiano&id=4956&area=dat&menu=vuoto&tab=3

Si precisa che gli operatori dell’Ufficio di Stato Civile non possono partecipare alla redazione della scrittura, né sono tenuti a dare informazioni sul contenuto della medesima: hanno il solo compito di ricevere le dichiarazioni, di registrarle, di conservarle presso il Registro comunale delle DAT, di inviarle alla Banca dati nazionale previo consenso e accertamento dell’identità e della residenza di chi consegna il documento. Non esistono moduli previsti dalla Legge, tuttavia alcune associazioni hanno predisposto dei modelli facsimili disponibili on line. Per la stesura delle DAT ci si può far aiutare da un proprio medico di fiducia così da poter anche ricevere le informazioni sanitarie necessarie per scegliere i trattamenti che si intende accettare/rifiutare.

Revoca registrazione

L’iscrizione al Registro potrà essere revocata dal Disponente in qualunque momento.

Modifica della Disposizione Anticipata di Trattamento

Il Dichiarante può modificare il contenuto della propria DAT in qualunque momento. Ciò sarà possibile a seguito del ritiro del documento originale precedentemente consegnato. In caso di successiva variazione di residenza, le modifiche dovranno essere comunicate al nuovo Comune di residenza.

Validità dei Testamenti Biologici depositati precedentemente all’entrata in vigore della legge 219/2017

Tenuto conto che l’art. 6 della legge 219/2017 prevede che “…ai documenti atti ad esprimere le volontà del disponente in merito ai trattamenti sanitari, depositati presso il Comune di residenza o presso un notaio prima della data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni della medesima legge…”, i Testamenti Biologici depositati presso il Comune di Ravenna precedentemente al 31 gennaio 2018, sono da ritenersi validi e ad essi si applicano le disposizioni della medesima legge.

Per informazioni e appuntamenti

Ufficio di Stato Civile
Viale E. Berlinguer n. 30 – 48124 Ravenna
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13
tel 0544/ 482273-2229
Mail: statocivile@comune.ra.it
Le DAT si ricevono solo previo appuntamento nelle giornate del lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10.00 alle 12.30.