Anagrafe

Certificati anagrafici e di stato civile
Nei casi in cui non è possibile avvalersi dell’autocertificazione, il cittadino può richiedere presso lo Sportello Unico Polifunzionale di viale E. Berlinguer, 68
presso gli sportelli anagrafici degli uffici decentrati
i certificati di:

stato di famiglia
residenza
cittadinanza
identità personale
cumulativo contenente: iscrizione alle liste elettorali, residenza, cittadinanza, stato di famiglia
stato libero
attestato identità per minori (non rilasciato dallo sportello URP)
residenza per emigrato estero
stato di famiglia per emigrato estero
certificato contestuale
stato di famiglia a fronte di decesso
risultanza di nascita e di matrimonio

Il cambio di indirizzo non comporta invece la necessità di aggiornare la Carta di identità, che resta valida comunque fino alla sua naturale scadenza.

L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi. Essa è gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all’estero.
L’iscrizione all’A.I.R.E. permette di usufruire di una serie di servizi forniti dalle Rappresentanze consolari all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti, quali per esempio:

la possibilità di votare per elezioni politiche e referendum per corrispondenza nel Paese di residenza, e per l’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo nei seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all’U.E.;
la possibilità di ottenere il rilascio o rinnovo di documenti di identità e di viaggio, nonché certificazioni;
la possibilità di rinnovare la patente di guida (solo in Paesi extra U.E.).

Le dichiarazioni di cambio di indirizzo o di iscrizione con provenienza da altro comune, la cui modalità è specificata di seguito, possono essere inviati allo Sportello polifunzionale:

via posta elettronica certificata a demografici.comune.ravenna@legalmail.it
via email ordinaria ad anagrafe@comune.ravenna.it
con raccomandata al seguente indirizzo “Sportello Polifunzionale viale Berlinguer 68 48124 Ravenna”
via fax allo 0544 546130
Per chi invece desideri consegnare la dichiarazione di residenza direttamento allo Sportello polifunzionale (viale Berlinguer 68) è necessario concordare un appuntamento contattando lo 0544 482482, attivo da lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30.

E’ infine possibile presentare la dichiarazione per il solo cambio di indirizzo presso gli sportelli anagrafici di via Maggiore e via Aquileia e presso gli uffici decentrati del forese, previo appuntamento da concordare telefonicamente.

Presentazione della domanda
Il cambio di indirizzo è lo spostamento della propria dimora abituale all’interno del Comune ove si è già residenti.
Il cambio di residenza è lo spostamento della propria dimora abituale per chi proviene da fuori il territorio comunale di Ravenna.
Dal 9 maggio 2012 i cambi di indirizzo/residenza sono effettivi entro 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda.

E’ necessario obbligatoriamente compilare il modulo indicato dal Ministero dell’Interno, scaricabile in fondo alla pagina

Il modulo di richiesta deve essere, pena la irricevibilità della dichiarazione:

compilato in ogni campo obbligatorio, contraddistinto da un asterisco (si consiglia di indicare sempre un recapito telefonico e un indirizzo e-mail se disponibile per eventuali comunicazioni in merito allo stato della pratica);
sottoscritto dal richiedente e da ogni persona maggiorenne compresa nel cambio;
corredato della fotocopia del documento di identità di ogni persona compresa nel cambio.
Il modello per la dichiarazione di residenza, in applicazione di quanto previsto all’art 5 del DL47/2014*, prevede la compilazione di una apposita sezione relativamente al titolo di occupazione dell’alloggio.

Al momento del rilascio della carta d’identità i cittadini maggiorenni possono esprimere la propria volontà in merito all’assenso o diniego alla donazione di organi e tessuti.

Le nuove disposizioni prevedono che per il minore di anni quattordici, l’uso della carta d’identità ai fini dell’espatrio, sia subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, in alternativa, occorre una dichiarazione rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione, convalidata dalla Questura analogamente a quanto previsto per il passaporto.

La carta d’identità è un documento di riconoscimento personale rilasciato a tutti i cittadini ed ha una validità temporale diversa a seconda dell’età anagrafica: validità di 3 anni (per i minori di anni 3); validità di 5 anni (tra i 3 e i 18 anni); validità di 10 anni (dai 18 anni in poi).
La carta d’identità è un documento valido per l’espatrio nei paesi della Unione Europea ed in altri stati con i quali sono in vigore apposite convenzioni. (per conoscere i paesi convenzionati si suggerisce di consultare il sito della Polizia di stato o del Ministero degli Affari Esteri, in collaborazione con ACI: www.viaggiaresicuri.it ).

Il cittadino con la sua prenotazione potrà recarsi allo sportello scelto con:

1 foto tessera (meglio in formato ICAO utilizzato per il passaporto);
tessera sanitaria;
la carta d’identità scaduta o deteriorata, o l’eventuale denuncia di furto o smarrimento;
per i cittadini comunitari alla prima carta d’identità italiana, occorre presentare il documento di identità del paese di appartenenza;
per i cittadini extracomunitari permesso di soggiorno e, se alla prima carta italiana, il passaporto.

Il rilascio della carta d’identità elettronica viene effettuato SOLO SU APPUNTAMENTO
Prenotazione on line: https://agendacie.interno.gov.it

Ufficio CIE: 0544 482272 – email infocie@comune.ra.it

Per il rilascio della Carta d’Identità è indispensabile la presenza della persona interessata.
Carta di identità per minori di 18 anni
Con Decreto Legge 13.05.2011 n. 70 è soppresso il limite minimo di età per il rilascio della carta d’identità, precedentemente fissato in anni quindici, ed è stabilita la validità temporale di tale documento, diversa a seconda dell’età del minore.
Ai sensi della circolare n. 7 del 19 aprile 1993, è necessario la presenza e l’assenso dei genitori o di chi ne fa le veci, oltre alla presenza obbligatoria del minore stesso. Nel caso uno dei genitori fosse impossibilitato a presentarsi insieme al minore, è necessario che venga compilato il modulo di delega allegato in calce che deve essere presentato dall’altro genitore insieme alla fotocopia di un documento in corso di validità.
Le nuove disposizioni prevedono inoltre che per il minore di anni quattordici, l’uso della carta d’identità ai fini dell’espatrio sia subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, in alternativa, occorre una dichiarazione rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione, convalidata dalla Questura analogamente a quanto previsto per il passaporto.

Carta d’identità per cittadini stranieri
Per i cittadini comunitari residenti, al primo rilascio di carta di identità italiana, è necessario presentare un documento di identità del paese di appartenenza.
Per i cittadini extracomunitari residenti è necessario il permesso di soggiorno/carta di soggiorno rilasciato/a dalla Questura e, se al primo rilascio della carta italiana, anche il passaporto.
In entrambi i casi la Carta d’Identità verrà rilasciata non valida per l’espatrio.